Premesso che il Comune di Avellino è classificato secondo il disposto dell’art. 2 del D.P.R. 412/93 in zona climatica D per la quale, come stabilito dal D.P.R. stesso e dall’art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 74 del 16/4/2013, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale ed alla durata giornaliera di attivazione:
n. 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;
Vista l’Ordinanza dirigenziale n. 511/2022, protocollo 88359/2022 del 03/11/2022, con la quale si disponeva per la stagione invernale 2022/2023, tra l’altro, l’accensione degli impianti termici nel limite di ore 11 giornaliere dal 8 novembre 2022 al 7 aprile 2023;
Atteso che, ai sensi dell’art 4, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 74/2013, al di fuori del periodo di cui al precedente capoverso, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio;
Vista la presenza di temperature minime inferiori alla media stagionale;
Ritenuto che, ad oggi ricorrono le condizioni climatiche per permettere la proroga dell’accensione degli impianti termici a servizio degli edifici pubblici e privati della Città di Avellino dal 11 aprile sino al 15 aprile 2023, fatte salve le disposizioni in deroga previste per gli edifici e i casi indicati dall’art. 4, commi 5 e 6 del citato D.P.R. 74/2013;
Visto l’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013 che recita “in deroga a quanto previsto dall’art. 4, i Sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati, sia nei singoli immobili”;
Visti il D.P.R. 412/93, il D.P.R. 74/2013 ed il Decreto Legislativo 267/2000, con particolare riferimento all’art. 50;
ORDINA
la proroga del periodo di accensione degli impianti termici a far data dall’11 aprile 2023 e sino a tutto il 15 aprile 2023, negli edifici pubblici e privati, fino ad un massimo di otto ore al giorno, liberamente distribuibili nell’arco della giornata e nel rispetto dei valori massimi della temperatura ambiente stabiliti dall’art. 3 del D. P. R. n. 74/2013.
DISPONE
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio.
La notifica alla popolazione mediante pubblicazione nel sito internet del Comune di Avellino e mediante comunicazione agli Organi di Informazione locale.
AVVISA
che la presente ordinanza, diverrà esecutiva al momento della pubblicazione all’Albo Pretorio;
che avverso il presente provvedimento, potrà essere presentato ricorso: al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza; al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.