Carabiniere non si vaccinò, Tar conferma la sospensione

Come per il personale sanitario, da dipendente pubblico aveva il dovere di assumere il vaccino

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Come il personale sanitario e scolastico, anche i dipendenti pubblici dei comparti difesa, sicurezza e soccorso, ugualmente esposti al pubblico, hanno gli stessi "doveri di protezione e di solidarietà" ribaditi dalla Consulta in relazione all'obbligo vaccinale.

E' uno dei motivi per cui il Tar dell'Emilia-Romagna ha confermato, respingendo il ricorso dell'interessato, la sospensione dal lavoro e dalla percezione della retribuzione decisa il 31 dicembre 2021 per un carabiniere, appuntato scelto in servizio al comando Legione Emilia-Romagna, che non si era vaccinato contro il Covid.

Il collegio, presidente estensore Ugo Di Benedetto, ha citato sentenze della Corte costituzionale e della Corte europea dei diritti dell'uomo e ha sottolineato che la sicurezza e l'efficacia dei vaccini sono state accertate "in sede di autorizzazione condizionata, all'esito di rigorose procedure rispettose di tutti gli standard di ricerca e di sperimentazione condivisi dalla comunità scientifica internazionale".

Non ci sono ragioni per ritenere, dunque, che il "sacrificio imposto" con la vaccinazione obbligatoria, "sia eccessivo, sproporzionato", nella valutazione scientifica del rapporto tra rischi e benefici.

Né vaccinarsi rappresenta una ingerenza impropria nella vita privata dal momento che, per il Tribunale amministrativo, "persegue una finalità di un interesse pubblico, il contenimento del contagio, per la tutela della società democratica, a tutela dei soggetti più fragili, di fronte ad una pandemia di carattere globale e alla minaccia di un virus a trasmissione aerea particolarmente pericoloso per i soggetti più vulnerabili", attraverso la somministrazione di un vaccino "sulla cui efficacia e sicurezza si registra il general consensus della comunità scientifica".