Con decreti n.1921 e n.1922, il tribunale amministrativo regionale della Campania ha respinto i ricorsi promossi avverso l'ordinanza regionale n.79/2020, con la quale è stato disposto l'obbligo di svolgimento dell'attività didattica a distanza
Era stato un gruppo di cittadini, rappresentato dagli avvocati Felice Laudadio e Alberto Saggiomo, a impugnare l'ordinanza regionale del governatore campano Vincenzo De Luca, la numero 79, che chiude le scuole fino al 30 ottobre, come misura di contenimento del contagio. Il Tar, nel decreto, evidenzia che prevale la tutela del diritto alla salute. Sulla base della documentazione fornita, nel decreto viene data "prevalenza all'interesse pubblico sotteso al provvedimento impugnato, tenuto conto che tale interesse pubblico espressamente affonda nell'esigenza di tutelare il diritto primario alla salute".
E' stato rilevato, tra l'altro, che la Regione ha "esaurientemente documentato l'istruttoria sulla base della quale ha inteso emanare la gravosa misura sospensiva; dando conto, in particolare, quanto alla idoneità della misura adottata, della correlazione tra aumento dei casi di positività al Covid-19 e frequenza scolastica (verificata non solo limitatamente alla sede intrascolastica, ma anche con riguardo ai contatti sociali necessariamente 'indotti' dalla didattica in presenza), nonché della diffusività esponenziale del contagio medesimo"
In pratica, le scuole rimangono chiuse come da ordinanza regionale, tenuto conto anche del proposito della Regione di "rimodulare" la stessa ordinanza all'esito del nuovo Dpcm.