La pubblicazione del Decreto Agosto n. 104 del 14 agosto 2020 – in vigore dal 15 agosto – ha dato il via libera al pagamento del Bonus Covid-19 per il mese di maggio. Circa 9.700 giornalisti che hanno già ottenuto il bonus a marzo e ad aprile, riceveranno il pagamento del bonus di maggio in automatico.
Limporto che non concorre a formare base imponibile a fini fiscali è innalzato a 1.000 euro e viene esteso anche a coloro i quali hanno chiuso la partita Iva entro il 31 maggio 2020.
Sulla base di quanto stabilito nel Decreto, lerogazione del Bonus avviene su un doppio binario:
erogazione dellindennità di maggio in automatico, nei confronti di tutti i colleghi che hanno già usufruito dellanaloga indennità riferita al mese di aprile 2020 e che, pertanto, non dovranno presentare alcuna domanda; possibilità di presentare domanda per ottenere il Bonus di 1.000 euro ai colleghi che non lo hanno chiesto nei mesi precedenti ovvero coloro i quali hanno cessato lattività entro il 31 maggio 2020.
Le nuove domande potranno essere presentate entro 30 giorni dallentrata in vigore del decreto cioè dal 15 agosto al 14 settembre 2020.
Possono richiedere lerogazione coloro che:
sono iscritti, anche in via non esclusiva, alla Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio;
hanno conseguito, nellanno 2018, un reddito professionale non superiore a 35.000 euro o, in alternativa, un reddito professionale compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro avendo percepito, nel trimestre gennaio-marzo 2020 compensi inferiori di almeno il 33% rispetto ai compensi percepiti nel trimestre gennaio-marzo 2019, ovvero hanno cessato la partita IVA nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020.
In caso di iscrizione intervenuta nel corso dellanno 2019 o entro il 23 febbraio 2020, hanno conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi previsti per il 2018; non hanno presentato analoga istanza ad altro ente gestore di forme di previdenza obbligatorie; non hanno già beneficiato delle indennità previste dagli artt. 19, 20, 21, 22 (Cigs Covid) 27, 28 (Bonus autonomi iscritti alla Gs Inps) 29 (lavoratori stagionali del turismo) 30 (lavoratori agricoli) 38 (lavoratori dello spettacolo) e 96 (collaboratori sportivi) del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dagli articoli 84, 85 e 98 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 e di non aver usufruito né del reddito di cittadinanza, né del reddito di emergenza, né delle prestazioni previste dallart. 2 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delleconomia e delle finanze, del 30 aprile 2020.