Auto in una buca: niente risarcimento danni Comune, manca certificato proprietà

Sentenze giudice di pace e Tribunale, ma la Cassazione accoglie il ricorso dell'automobilista

auto in una buca niente risarcimento danni comune manca certificato proprieta
Benevento.  

Quel giorno, quando la sua macchina era finita in una buca presente sul manto stradale, riportando dei danni, alla guida c'era il figlio. Lui aveva agito in giudizio contro il Comune di Benevento per ottenere il risarcimento, che gli era però stato negato due volte per l'assenza del certificato di proprietà della vettura. Una decisione che la sesta sezione civile della Cassazione ha annullato, rinviandola al Tribunale sannita, in diversa composizione. Si tratta di un caso relativo relativo ad uno dei tanti incidenti per i quali Palazzo Mosti viene chiamato in causa per le condizioni della viabilità.

A farne le spese i veicoli in transito, con conseguenze che l'Ente è chiamato a rimborsare. E' l'obiettivo della causa intentata da una persona, rappresentata dall'avvocato Spartico Capocefalo, nei confronti del Comune perchè la sua auto, con il figlio al volante, era rimasta danneggiata per colpa di una buca. Il giudice di pace, sulla scorta di una eccezione del Comune, aveva ritenuto non provata la proprietà del veicolo, in quanto agli atti non risultava il certificato di proprietà, né ne era stata chiesta la tempestiva ammissione.

Una pronuncia confermata nel 2019 dal Tribunale, che aveva escluso “che potesse costituire prova indiziaria della titolarità della vettura il verbale dei carabinieri che aveva raccolto la dichiarazione del figlio e verificata la copertura assicurativa”. Da qui il ricorso alla Cassazione, che lo ha accolto.

“Vi era in atti – si legge nella sentenza - la fattura della carrozzeria intestata al ricorrente; v'era il libretto di circolazione, v'era l'indizio costituito dalla copertura assicurativa a nome del ricorrente medesimo; tutti elementi, se non della proprietà della vettura da parte di quest'ultimo, perlomeno della sua disponibilità e della circostanza che a riparare il danno era stato proprio il ricorrente. Il Tribunale invece ha inteso porre a base della legittimazione della domanda di risarcimento solo il titolo di proprietà e non un titolo di godimento del bene comunque rilevante, dimostrabile per presunzioni, violando dunque la regola posta da questa Corte".

Una regola secondo la quale “è legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo (Cass. 3082/ 2015; Cass. 21011/ 2010)”.

(foto di repertorio)