Respinto dall'ottava sezione civile della Corte di appello di Napoli il ricorso del dottore Giuseppe De Lorenzo (avvocato Luigi Bocchino) contro la sentenza con la quale il Tribunale di Benevento, nel 2017, aveva detto no alla richiesta di risarcimento dei danni morali, psico-fisici e patrimoniali, da liquidarsi in 25mila euro, avanzata nei confronti del sindaco di Benevento Clemente Mastella (avvocato Luigi Cimino).
La richiesta era stata depositata dopo l'archiviazione delle due denunce che tra aprile e maggio del 2011 Mastella aveva presentato nei confronti di De Lorenzo, che le aveva giudicate “calunniose, false ed infondate”. Nella prima aveva esposto “che De Lorenzo, con articoli riportati su due quotidiani locali on line, aveva dichiarato “ci sono Giudici di altre due Procure che, a breve, ci faranno conoscere ulteriori prelibatezze che vanno a coronare questo castello di sabbia” e che tali dichiarazioni dimostravano una illegittima conoscenza dell’esistenza di indagini e di una loro prossima conclusione”; nell'altra Mastella aveva parlato degli stessi fatti, aggiungendo la frase “Procuratori, Giudici, non meritevoli di indossare la toga per aver osato seguire i loro impulsi, le loro vendette”.
Due denunce cadute nel nulla, ma che, secondo De Lorenzo, “gli avevano cagionato uno stato di patimento tanto che nei giorni delle convocazioni presso la P.G., in data 20.9.2011 e 11.2.2012, era stato colpito da crisi ansiose con somatizzazione viscerale, e ciò “anche perché nell’anno 2009 si erano verificate vicende di abusi e concussione, nella forma tentata e perpetrata ai suoi danni (c.d. vicenda Arpac ed Asl Benevento oggetto di procedimento penale innanzi al Tribunale di Napoli) che lo avevano scosso e segnato profondamente dal punto di vista psico-fisico e personale””.
Il medico aveva lamentato “che le ingiuste accuse rivoltegli avevano leso la sua dignità, il suo onore e la sua serenità, rischiando di compromettere la limpida reputazione professionale e politica costruita in tanti anni di rispettata professione medica e di impegno sociale e politico”. Da qui la richiesta di risarcimento dei danni, come detto respinta in primo e secondo grado.