Giudice sportivo: ammenda di mille euro per l'Avellino, 500 al Crotone

Le decisioni dopo la gara dello "Scida" vinta dai lupi con il risultato di 4-0

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Avellino.  

Ammenda di mille euro all'Avellino, di 500 euro al Crotone dopo il match giocato ieri allo "Scida". Cori offensivi ed insultanti da parte dei tifosi biancoverdi, cori offensivi da parte dei supporter rossoblu nel corso della gara ed ecco la decisione del giudice sportivo. Ammonizione confermata per Gabriele Gori. Rientra Tommaso Cancellotti dopo la squalifica determinata dal quinto giallo in campionato rimediato contro il Foggia e Dimitrios Sounas è l'unico calciatore dell'Avellino nell'elenco dei diffidati (quattro ammonizioni all'attivo).

I dettagli dal comunicato della Lega Pro

Ammenda di mille euro all'Avellino "per avere, alcuni dei suoi sostenitori posizionati nel Settore Curva Nord, al 24° minuto del secondo tempo intonato, cori offensivi ed insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo razziale, ripetuto per circa due minuti. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi adottati (r. proc. fed., r. c.c.).

Ammenda di 500 euro al Crotone "per avere i suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, intonato, al 25° minuto del primo tempo e al 26° minuto del secondo tempo, cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)".

Clicca qui per il comunicato ufficiale n.38/DIV dell'8 ottobre