Ordinanza Aste Ok, dichiarato inammissibile il ricorso dei pm Woodcock e Rossi

Dunque si ritorna alle fase delle indagini preliminari dopo la decisione dei giudici

ordinanza aste ok dichiarato inammissibile il ricorso dei pm woodcock e rossi
Avellino.  

di Paola Iandolo 

Il ricorso discusso davanti ai giudici della Corte di Cassazione "per l’abnormità" contro l’ordinanza adottata dal Tribunale di Avellino lo scorso 27 aprile 2024 al termine del processo denominato Aste Ok è stato dichiarato "inammissibile". Il ricorso era stato sottoscritto dal pm Henry John Woodcock, dal Procuratore Gratteri, dal Procuratore Aggiunto Sergio Ferrigno e dal sostituto procuratore dell’ Area I Rosa Volpe della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Dunque per i giudici della Cassazione l'ordinanza emessa dal tribunale di Avellino non presenta alcun vizio e dunque è legittima, così come le scarcerazioni degli otto indagati.

Il ricorso

Un ricorso nei confronti di cinque persone giuridiche (le società  riconducibili agli indagati) e otto imputati (regrediti di nuovo ad indagati dopo l'ordinanza emessa dal tribunale presieduto dal giudice Roberto Melone): Nicola Galdieri, Carlo Dello Russo (questi due in carcere per la condanna inflitta per il processo Nuovo Clan Partenio), Livia Forte, Armando Aprile, Antonio Barone,Gianluca Formisano, Damiano Genovese e Beniamino Pagano tutti scarcerati per effetto della decisione adottata dal Tribunale di Avellino all’esito di una camera di consiglio durata 24 ore e di un'istruttoria dibattimentale durata due anni e mezzo. Nel ricorso i magistrati avevano evidenziato come la decisione del Tribunale di Avellino sia affetta da “abnormità strutturale”. 

Le motivazioni dell'impugnazione
Per la Dda di Napoli con il provvedimento emesso il 27 aprile scorso «al di là di ogni ragionevole limite il tribunale di Avellino ha contravvenuto e violato macroscopicamente il principio sancito dalla stessa Suprema Corte secondo il quale nel percorso processuale, la soluzione restitutoria che inevitabilmente comporta la regressione deve essere relegata ad evenienza marginale ed eccezionale prefigurandosi come extrema ratio».