Cani a guinzaglio e deiezioni: scatta l'Ordinanza, rischio multe fino a 500 euro

Il sindaco di Avellino emana l'ordinanza

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Avellino.  

Cani a guinzaglio e deiezioni: scatta l'Ordinanza, rischio multe fino a 500 euro. Il sindaco di Avellino ha emanato il nuovo dispositivo imponendo più controlli sul territorio.

"Sempre più frequentemente in diverse zone della città sul sedime delle vie, dei cortili e delle piazze, si verifica l’abbandono, da parte dei proprietari o dei possessori, delle deiezioni dei propri animali; L’abbandono delle deiezioni determina una condizione di estremo disagio della popolazione che si associa al pericolo di infezioni sanitarie; I luoghi ed i beni pubblici sono una comune proprietà che deve essere rispettata e tutelata da tutti; Il rispetto del decoro urbano attesta la civiltà di una comunità e deve essere un dovere di tutti dimostrarlo ed affermarlo quotidianamente, specie nei confronti di chi non se ne cura; È fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici, di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di depositare le medesime negli appositi contenitori presenti nel territorio comunale, ad eccezione dei non vedenti con cani guida;
I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico provvedendo alla immediata rimozione delle eventuali deiezioni lasciate dall’animale;  È necessario stabilire l’obbligo, per i detentori e/o gli accompagnatori degli animali, del Comune di Avellino possesso di idonee buste di raccolta e di contenitori di liquido per la pulizia delle deiezioni
animali". Queste le premesse del nuovo dispositivo che impone: 

"a tutti i proprietari e/o conduttori di animali d’affezione, nell’accompagnare gli stessi su strade e luoghi pubblici o aperti al pubblico, nei giardini o parchi pubblici e nelle zone destinate al verde pubblico: a) che i cani devono essere tenuti al guinzaglio della lunghezza massima di 1,5 metri; b) di provvedere all’immediata rimozione delle deiezioni prodotte dai propri animali; c) di disporre di strumenti idonei alla immediata rimozione delle deiezioni solide, (paletta od altro oggetto) e/o di sacchetti monouso, oltreché di una bottiglietta od altro contenitore di acqua da utilizzare per la pulizia e diluizione delle deiezioni liquide; d) di esibire, su richiesta della Pubblica Autorità o Associazioni convenzionate con l’Amministrazione Comunale, i predetti beni di raccolta e pulizia; e) di provvedere in autonomia e nell’immediatezza alla diluizione e ripulitura, con acqua e/o
con eventuale aggiunta di opportuni detergenti e/o disinfettanti, delle deiezioni liquide prodotte dai propri cani, dotandosi di bottigliette, spruzzatori o altri contenitori; f) di depositare le deiezioni solide raccolte nelle apposite Dog Toilette presenti sul territorio comunale; g) di impedire ai propri cani di defecare o urinare a ridosso di portoni di ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi, vetrine, veicoli parcheggiati ed elementi di arredo urbano; h) di avere con sé una museruola, da utilizzare in caso di rischio per l'incolumità delle persone o degli altri animali o su richiesta dell'autorità competente; i) di evitare che i cani da loro accompagnati non cagionino disturbo o danni a persone, cose o ad altri animali; l) che seppur sia consentito l'accesso degli animali d'affezione, nei parchi e nelle aree verdi destinate al pubblico, questo non è consentito ai soggetti affetti da malattie infettive, diffusive e da ecto ed endoparassiti; m) di monitorare il proprio animale anche quando libero di vagare, senza guinzaglio e museruola, nelle aree di sgambamento riservate e recintate; n) evitare l’ingresso nei luoghi succitati a cani di sesso femminile in condizioni di estro; o) di non agevolare l'accesso ai cani dove non consentito, ancorché accompagnati dal conduttore, in particolar modo nelle aree destinate ed attrezzate per particolari scopi, come le aree ginniche o aree giochi per bambini, anche se non segnalate, ma che siano chiaramente adibite a questo scopo dalla presenza di giochi e attrezzature fisse.

 

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente ordinanza è soggetto, ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, ad una sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500.
Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all’effettuazione della raccolta delle deiezioni canine.
Sono altresì esentati dal rispetto della presente ordinanza le Forze di Polizia e la Protezione Civile qualora impieghino cani per esigenze di servizio. Sono fatte salve le sanzioni previste dal vigente Codice Penale in materia di maltrattamento e malgoverno degli animali e comunque dalla normativa vigente in materia.