Gragnano, vittoria su tutti i fronti

Respinti i reclami di Gladiator e Gela nei confronti della società partenopea

Gragnano.  

Vittoria totale per il Gragnano che vede cadere di colpo i due ricorsi presentati dal Gladiator e dal Gela. Confermati i risultati maturati sul terreno di gioco. Per quanto riguarda la decisione nel derby viene rilevati che, in particolare, la reclamante afferma che la sostituzione di Manna Giuseppe (classe '97) con Liccardi, effettuata al 42' del secondo tempo avrebbe determinato la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno 2 calciatori nati dal 10 gennaio 1997, poiché Liccardi sarebbe nato il 9.1.1996 e non il 9.1.1997 come dichiarato nella distinta consegnata all'arbitro. Lette le memorie fatte pervenire dal Gragnano, con la quale si contestano i fatti descritti dalla societa? reclamante ed, in particolare, si sostiene che al 42' del secondo tempo il calciatore Manna sarebbe stato sostituito non con Liccardi, bensi? con altro calciatore, ossia Passariello. Dopo tutti gli accertamenti del caso, attesi gli atti relativi al riconoscimento dei giocatyori e letta la distinta, alla fine è confermato che al posto di Manna è entrato Passariello. L'errore è stato commesso dagli ufficiali di gara che hanno annotato un numero di maglia diverso dal quello effettivamente visibile. Per questo motivo è stato deciso di respingere il reclamo, di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: Gragnano – Gladiator 4-0 e di addebitare sul conto del Gladiator la tassa di reclamo.

Questa è stata la prima vittoria. L'altra è legata al reclamo del Gela nei confronti della società partenopea. I siciliani chiedevano la vittoria a tavolino perchè il calciatore Madero Sonora Nicolas, non avrebbe avuto titolo a parteciparvi in quanto non tesserato presso la suddetta societa?. Il tutto si è risolto a favore dei campani perchè il giocatore risulta tesserato dal 12 gennaio con il Gragnano. Per questo motivo il giudice sportivo ha deliberato di: respingere il reclamo; di convalidare il risultato della gara conclusasi con il punteggio di 1-3, di addebitare la tassa di reclamo sul conto del Gela e di condannare stessa società siciliana al pagamento delle spese in favore del Gragnano, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilita? per lite temeraria.

Redazione