Il killer non potrà ascoltare musica neomelodica nella sua cella del carcere di Opera, dove si trova in regime di 41 bis, in quanto è un genere che «racconta di contesti malavitosi e di contrapposizione anche aperta ai poteri dello Stato». È quanto ha stabilito la Corte di Cassazione che ha respinto la richiesta del detenuto Antonio Luongo, 44 anni, detto «Tonino ‘o pazz», braccio armato del clan Longobardi di Pozzuoli che l’anno scorso, attraverso il proprio avvocato, aveva fatto richiesta di poter ricevere nella sua cella i cd dei suoi cantanti neomelodici preferiti.
Le canzoni, i messaggi di violenza
Per la Suprema corte i testi dei brani «veicolano messaggi di violenza ed esaltano l'adesione a stili di vita criminali. E questo è il motivo per il quale la corte di Cassazione ha deciso di vietare a un detenuto al 41bis nel carcere di Opera a Milano di ascoltare musica neomelodica in cella. La richiesta era stata avanzata un anno fa al Tribunale di sorveglianza da Antonio Luongo, 44 anni, killer di Pozzuoli (Napoli) legato al clan camorristico dei Longobardi nella faida contro i Beneduce.
Il killer in cella dal 2008
Detto Tonino 'o Pazz, Luongo è recluso dal 2008 per associazione mafiosa ed è accusato di tre omicidi. Quelli di Gennaro Perillo, detto Carrichiello, Michele Iacuaniello e Gennaro Di Bonito.
La Cassazione: "Esaltazione di stili di vita criminali"
Inizialmente il detenuto al 41bis, era stato autorizzato dal Tribunale di sorveglianza di Milano ad «acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, compact disc di musica neomelodica e relativi lettori digitali». Ma il provvedimento era stato stoppato dai giudici dopo il reclamo da parte del Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Il motivo? «L'ascolto di tale genere musicale, che per sua natura "racconta di contesti malavitosi e di contrapposizione anche aperta ai poteri dello Stato", si pone in contrasto con il trattamento e la rieducazione previsti dall'ordinamento penitenziario». Il legale di Tonino 'o Pazz aveva così presentato ricorso in Cassazione per chiedere che venisse concessa al detenuto la possibilità di ascoltare la musica preferita anche sulla base dell'articolo 27 della Costituzione.
Lo stop dei giudici
Ma il provvedimento della Sorveglianza, è ora confermato dalla Suprema Corte: Luongo può ascoltare musica nella sua cella al 41 bis, ma non quella neomelodica.