Esonero contributivo per coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola effettuate nell’anno 2020, ai sensi dell’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020). Istruzioni operative e contabili. Variazioni al piano dei conti. Lo comunica l'Inps:
"Con la presente circolare si forniscono le indicazioni normative e le istruzioni operative per il godimento dell’esonero introdotto dall’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.Al fine di promuovere l’imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, è riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L’esonero in questione non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente."