Nessuna prescrizione la casa abusiva va sempre abbattuta

La sentenza della Cassazione 9949 depositata oggi dalla Terza sezione penale

Secondo la Cassazione, l’immobile abusivo per il quale il giudice penale ha disposto l’abbattimento va dunque demolito, a prescindere dai tempi della giustizia, e dunque va ripristinato lo stato dei luoghi originari, prima dell’abuso

Non serve sperare nei tempi lunghi della giustizia italiana: la casa abusiva va demolita, non c’è prescrizione che tenga. Nessuno sconto, dunque. La Cassazione ha infatti stabilito che la prescrizione non si applica all'ordine di demolizione degli abusi edilizi deciso dal giudice penale e che, in Italia, non può trovare diretta applicazione la giurisprudenza della Corte di Strasburgo orientata a non tollerare pene senza termine di prescrizione. La demolizione è una sanzione amministrativa e non una pena "nel senso individuato dalla Corte Edu e non è soggetta alla prescrizione". Il caso sollevato viene da Ischia. 

E' stato definito oggi nella sentenza 9949 depositata oggi dalla Terza sezione penale, i supremi giudici affermano il seguente principio di diritto: "La demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell'art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa, che assolve ad un'autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall'essere stato o meno quest'ultimo l'autore dell'abuso". (...). Con questo verdetto, i supremi giudici - presidente Luca Ramacci, relatore Giuseppe Riccardi - hanno dichiarato "inammissibile" il ricorso del proprietario di una casa realizzata nell'isola di Ischia, afflitta da alte percentuali di abusivismo, in località Barano. Il difensore di Giorgio D.S. - 79 anni - aveva chiesto che fosse dichiarata la prescrizione dell'ordine di demolizione di un manufatto agricolo, edificato senza permesso nel 1995, e trasformato in civile abitazione ultimata nel 2004. Il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza di revoca o annullamento dell'ingiunzione a demolire con ordinanza emessa il due marzo del 2015. (Fonte Ansa)