Con la conversione del decreto sostegni, è stato specificato che la rivalutazione gratuita per gli alberghi si applica anche: agli immobili a destinazione alberghiera concessi in locazione o affitto di azienda a soggetti
operanti nei settori alberghiero e termale.
La stessa agevolazione è riconosciuta anche per gli immobili in corso di costruzione, rinnovo o completamento, sempre che siano destinati allo stesso settore.
Viene meno, quindi, leggendo letteralmente la norma, il requisito soggettivo di “operatore nel
settore alberghiero/termale, o meglio si può dire che la rivalutazione gratuita può essere eseguita anche da soggetti che non operano nel citato comparto economico, a condizione che subentri il requisito oggettivo, cioè che sia rivalutato un immobile che per sua classificazione catastale è albergo, e che sia locato a soggetti che operano nel settore in questione.
Ciò significa che una società immobiliare che detiene tra i vari immobili anche un albergo potrà rivalutare gli altri immobili con le regole generali del D.L. 104/2020 e quindi versando l'imposta sostitutiva, mentre
la rivalutazione dell'albergo locato a società di gestione alberghiera potrà essere attuato gratuitamente.