In una nota l'avvocato Vincenzo Piscitelli spiega di una vittoria di un ricorso impugnato innanzi al Tar sulla richiesta di riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero.
“La direttiva europea n. 36 del 2005, recepita in Italia con D.Lgs n. 206/2007 prevede che anche i titoli di sostegno conseguiti all’estero hanno piena validità nel territorio italiano – spiega il legale sannita -. In seguito ai ricorsi presentati dallo studio legale Piscitelli, il TAR Lazio ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a provvedere sulla istanza presentata dalle parti, relativa al riconoscimento del titolo abilitativo al sostegno, conseguito all’estero, richiamando la recentissima sentenza del Consiglio di Stato – sezione VII n. 1361/2023, sulla base dei principi stabiliti anche dall’Adunanza Plenaria del 29.12.2022 nonché della Corte di Giustizia.
“E’ una soddisfazione davvero grande - ha commentato l’avvocato Vincenzo Piscitelli - perché finalmente si apre la strada per il riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero; il MIM ha l’obbligo di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo estero e di valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione verificando le condizioni richieste per accedere all’attività di insegnamento”.
La specializzazione sul sostegno conseguita all’estero deve essere riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione, “mediante il confronto tra il percorso italiano e quello straniero; il MIM non può arbitrariamente sottrarsi ai propri compiti.
Dunque - conclude l'avvocato Piscitelli - i dinieghi del Ministero sono illegittimi e finalmente viene fatta giustizia anche per chi ha svolto i percorsi di abilitazione e specializzazione in uno stato dell’UE”.