Elezioni, archiviata indagine su Picucci e Salierno

La decisione del Gip: notizia di reato priva di fondamento. Inchiesta per corruzione elettorale

Benevento.  

"La notizia di reato appare destituita di fondamento". Ecco perchè è stata archiviata dal gip Loredana Camerlengo, come avevano chiesto il sostituto procuratore Francesca Saccone e gli avvocati difensori Michele Rillo e Carlo Iannace, l'inchiesta per corruzione elettorale – inizialmente era stata ipotizzata la truffa - a carico di Armando Salierno, all'epoca segretario amministrativo dell'Udc, ed Oberdan Picucci, assessore comunale alla Cultura - attualmente ha la delega al Commercio -, chiamato in causa come capolista dello stesso partito alle elezioni comunali del 2016 che hanno sancito la vittoria di Clemente Mastella.

Come si ricorderà, l'inchiesta era stata innescata nel giugno 2016, dopo l'appuntamento con le urne, dalla denuncia dell'avvocato Donatella Parente, candidata, non eletta, ad un posto in Consiglio. La professionista aveva descritto alla Digos due incontri avvenuti un mese prima, nel corso dei quali sarebbe stata destinataria di una presunta richiesta di denaro che aveva rifiutato: in tutto 7500 euro che sarebbero serviti ad ottenere un pacchetto di voti, alcuni dei quali da pescare tra i tanti in cerca di occupazione, grazie alla gestione del progetto 'Garanzia giovani' presso il Caf di Salierno, e a nominare oltre cento rappresentanti di lista.

Di qui la convocazione di una serie di testimoni e una perquisizione servita ad acquisire i nominativi di coloro che erano interessati al progetto 'Garanzia giovani'. Un lavoro investigativo al termine del quale, nel giugno 2018, era arrivata la richiesta di archiviazione del Pm, secondo il quale la presunta proposta di Picucci e Salierno si è attestata “al più sulla soglia dell'istigazione non accolta a commettere il delitto, la cui commissione non prevede l'applicazione della sanzione penale, salvo nei casi in cui si evidenzi la pericolosità sociale dell'istigatore”.

Argomenti ai quali, nell'opposizione alla richiesta di archiviazione della parte offesa, l'avvocato Giuseppe Maturo aveva contrapposto una pronuncia della Cassazione (“Non è necessario un concorso di persone per potersi ritenere sussistente il reato di specie, atteso che è sufficiente la sola promessa di utilità da parte del corruttore. Il reato rientra tra gli illeciti di pericolo astratto in quanto è sufficiente il compimento della condotta per determinare l’applicazione della sanzione, indipendentemente dall’effettiva messa in pericolo del bene giuridico protetto”).

Inoltre, aveva richiamato la necessità di una “attività di ricerca della prova direttamente alla fonte e cioè non già presso il Caf facente capo a Salierno Armando, ma direttamente presso l’Assessorato Regionale al Lavoro che, estraneo ai fatti contestati, avrebbe potuto, sicuramente fornire un elenco molto più corposo di quello concesso spontaneamente dal Salierno”; di “ascoltare altri candidati della stessa lista nella quale era iscritta la denunciante al fine di verificare se questo tipo di (presunta ndr) “proposta” avanzata dal Salierno e dal Picucci, alla Parente Donatella fosse stata fatta anche a loro”, e “altri ragazzi che la Parente Donatella aveva segnalato al Salierno Armando affinché fossero iscritti nel più volte menzionato Progetto “Garanzia Giovani”.

La scorsa settimana la camera di consiglio, ora la decisione del Gip, secondo il quale “come correttamente osservato dal Pm, non può ritenersi sussistente l'ipotesi delittuosa configurata né altra ipotesi di reato, posto che alla luce della documentazione presente in atti non emerge la configurabilità di alcuna ipotesi di reato, in particolare quella di cui all'art.86 Dpr 570/1960; invero nessuna delle due ipotesi previste dal legislatore – offerta o promessa agli elettori da parte del candidato o di chi per lui agisca e l'accettazione del denaro o utilità da parte dell'elettore – appare configurabile nel caso che occupa. Le indagini, invero, non hanno fornito alcun riscontro all'ipotesi investigativa, così come, all'esito dell'escussione dei testi non è emersa la prova di offerta o dazione di denaro o altra utilità in cambio del voto, di talchè non può ritenersi l'utilità del vaglio dibattimentale. La notizia di reato appare destituita di fondamento”.

E' quanto avevano sollecitato le difese; in particolare, l'avvocato Iannace (per Picucci), nella sua memoria, aveva definito "l’intero assetto accusatorio fondato su un “chiacchiericcio malevolo” di dubbia provenienza e non su fatti storici che potrebbero essere sussunti in fattispecie di reato...". Nel mirino i tempi della denuncia di Parente, "a circa due mesi dai presunti fatti e soprattutto dopo aver verificato il dato elettorale che dava come vincitore il sig. Picucci e la propria mancata elezione".