Il GST, letto il reclamo presentato dalla soc. Panni, inerente la posizione irregolare, agli effetti disciplinari, dei calciatori della soc. Bonito B Beatrice Roberto n, 18/06/92 e Coviello Daniele n. 09/11/92, visti gli atti ufficiali, rileva che lo stesso è fondato e meritevole di accoglimento. Esaminati, infatti, i documenti pervenuti dal C.R. Campania è emersa la posizione regolare del sig. Coviello Daniele, il quale, alla data della disputa della gara (07/03/2015) aveva preso parte a numero 0 gare delle ventidue complessive disputate dalla soc. Bonito nel Campionato Regionale di Prima ctg. 2014/2015. Il calciatore in questione, quindi, non ha violato la prescrizione di cui all’art. 34, comma 1, delle NOIF. Per quanto riguarda, invece, la posizione del calciatore Beatrice Roberto, risulta che lo stesso, alla data della disputa della gara, ha preso parte a n. 14 gare delle n. 22 complessive disputate dalla soc. Bonito nel Campionato regionale di Prima ctg. Egli, dunque, ha violato la prescrizione di cui all’art. 34, comma 1, NOIF, la quale obbliga le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi, a non schierare nelle gare di categorie inferiori (Terza ctg.) calciatori che hanno disputato nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore (Prima ctg) un numero di gare superiore alla metà di quelle svoltesi. Pertanto, in ragione del suo utilizzo nella gara in epigrafe, la soc. Bonito B deve essere sottoposto alle sanzioni previste dall’art. 17, comma 5, del CGS. PQM
Delibera in accoglimento del reclamo proposto dalla soc. Panni, di infliggere alla soc. Bonito B la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. Nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.