GARA AVERSA FOOTBALL CLUB – LA NUOVA VAPOR DOMICELLA DEL 25/10/15
Il G.S.T., letto il referto di gara, acquisita tutta la documentazione ad essa allegata nonché le memorie di entrambe le società interessate, si rileva che durante la fase di riscaldamento pre gara giungevano sull’impianto sportivo alcuni agenti di Polizia di Stato che notificavano, dandone esecuzione, l’ordinanza con la quale si dichiarava l’inagibilità del predetto impianto. Considerato che la società Aversa Football Club ha provveduto a tutti gli obblighi prescritti dal regolamento per quanto attiene l’organizzazione della gara cui era destinata. Considerato che il fatto ostativo al regolare svolgimento della gara è stato posto a conoscenza della società ospitante in un momento da non poter più apporre alcun tipo di correttivo. Questo Giudice Sportivo Territoriale ritiene di essersi concretamente verificata una circostanza di forza maggiore non preventivabile dalla società ospitante. Per tali motivi, letti l’art. 55 NOIF; la ripetizione della gara e rinvia gli atti alla competente segreteria del CR Campania per la rifissazione della medesima.
Redazione Sport