Prima Categoria, girone E: vittoria a tavolino per l'Abellinum

Parmigiano, calciatore del San Michele Solofra, non aveva scontato una squalifica

Atripalda.  

RECLAMO ABELLINUM CALCIO – GARA ABELLINUM CALCIO / S. MICHELE SOLOFRA DELL’11.10.2015

Il G.S.T., letto il ricorso ritualmente proposto, letti gli atti ufficiali di gara, esperiti gli opportuni accertamenti rileva che lo stesso è fondato e pertanto meritevole di accoglimento. La società reclamante lamenta la partecipazione alla gara de qua, del calciatore Parmigiano Nobile (nato il 29.09.1993) alla gara in epigrafe, sebbene fosse in corso di squalifica, come pubblicato sul C.U. del CRC n.126 del 14.05.2015 pag. 2377, (3 gg. di squalifica), allorquando militava nella società S. Michele Solofra, ed essendo tale sanzione relativa alla gara del 10.6.2015, Campionato 2014/2015, non avrebbe scontato per intero la squalifica. Rilevata la presenza in campo del calciatore Parmigiano Nobile (nato il 29.09.1993) nella gara de qua sarebbe da considerarsi irregolare agli effetti disciplinari. Per tale motivo chiedeva la vittoria della gara ex art. 17 C.G.S.. Il G.S.T. Rilevato che: il calciatore Parmigiano Nobile (nato il 29.09.1993), a seguito della sanzione di squalifica per tre gare inflitta a seguito della gara del 10.6.2015 come pubblicato sul C.U. del CRC n.126 del 14.05.2015 pag. 2377, allorquando militava nella stessa società S. Michele Solofra, e quest’ultima società ha disputato una ulteriore gara il 16.5.2015 nel corso della stagione 2014/2015, dove ha preso parte il calciatore su indicato; rilevato che il su indicato calciatore risulta inserito in distinta di gara della società S. Michele Solofra per la gara in esame dell’11.10.2015 al n. 4, prendendo parte alla gara, lo stesso non avendo scontato la squalifica, risulta in posizione irregolare agli effetti disciplinari. Per tutto quanto sopra descritto, rilevato che il calciatore Parmigiano Nobile (nato il 29.09.1993) non ha scontato la squalifica inflitta nel corso della stagione 2014/2015,come sopra riportata, ed ai sensi dell’art. 22 comma III CGS versa in posizione irregolare agli effetti disciplinari, Delibera in accoglimento del reclamo proposto dalla società Abellinum Calcio di infliggere, ai sensi dell’art. 17, comma 5, lettera a) CGS, a carico della società S. Michele Solofra la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per gli opportuni provvedimenti. Nulla per la tassa non versata.