Avellino: ammenda di mille euro. ACR Messina: tre giornate a Salvo

I provvedimenti del giudice sportivo della Lega Pro dopo Monopoli-Avellino

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Avellino.  

Un fumogeno lanciato sul terreno di gioco al minuto 11 e tre sediolini danneggiati nel corso del match giocato a Monopoli sabato scorso determinano l'ammenda di mille euro per l'Avellino a causa di "fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica".

ACR Messina senza l'esterno difensivo destro al "Partenio"

Nel frattempo Giuseppe Salvo sconterà la prima di tre giornate di squalifica al "Partenio-Lombardi". L'esterno difensivo destro dell'ACR Messina ha rimediato lo stop per avere, al 25° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto lo colpiva con un calcio all’altezza del ginocchio, mentre non stavano contendendosi il pallone, provocandogli dolore temporaneo. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessiva della condotta, considerata la natura del gesto e considerato, da una parte, che non si sono verificate conseguenze lesive a carico dell'avversario e, dall'altra, la pericolosità della condotta posta in essere e l'impossibilità di giocare il pallone (r. Assistente Arbitrale n. 2)". 

Il provvedimento del giudice sportivo

Ammenda € 1.000,00 - Avellino "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver: 1. lanciato, all’11° minuto del primo tempo, un fumogeno sul terreno di gioco così determinando, con tale condotta, una breve sospensione della gara per qualche secondo da parte dell’Arbitro sino a quando un calciatore dell’Avellino raccoglieva il fumogeno e lo lanciava fuori da terreno di gioco; 2. danneggiato tre seggiolini posizionati nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13 comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, ivi compresa la sospensione della gara, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose, rilevato, altresì, che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto)".