Tremila euro di ammenda per l'Avellino, duemila per il Taranto. Ecco quanto definito dal giudice sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal rappresentante dell'AIA, Silvano Torrini. Cori insultanti da parte dei tifosi biancoverdi, cori oltraggiosi dei supporter rossoblu e ammende per i due club. La prossima avversaria della squadra irpina, l'ACR Messina, si presenterà al "Partenio-Lombardi" (domenica ore 14.30) senza Giuseppe Rizzo.
Il comunicato n. 253/DIV - 17 marzo 2022
Avellino: ammenda 3mila euro
"A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell’avere, al 1°minuto del primo tempo e al 13° e 27°minuto del secondo tempo, fatto esplodere nel settore della curva sud, loro destinato, tre petardi di media potenza; B) per avere i suoi sostenitori posizionati in curva sud, al 30°minuto del secondo tempo, intonato cori offensivi nei confronti dei tifosi avversari; C) per avere i suoi sostenitori posizionati in curva sud, al termine della gara, intonato cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto nella specie di discriminazione territoriale ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante di tipo raziale o etnico. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed, r. c.c.)."
Taranto: ammenda di 2mila euro
"A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori posizionati nel settore curva nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, all’interno del recinto di gioco, durante il rientro delle squadre negli spogliatoi, diciannove bottigliette di caffè Borghetti vuote e una bottiglietta di acqua tappata e semipiena; B) per avere, al 14°minuto del primo tempo ed alla fine del primo tempo, esposto uno striscione non autorizzato; C) per avere i suoi sostenitori, posizionati nella curva nord, intonato cori oltraggiosi: 1) al 12°minuto del primo tempo nei confronti delle Forze dell’Ordine, ripetuto per tre volte; 2) al 45°minuto del primo tempo, nei confronti della tifoseria avversaria; Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r. c.c.)."