Già centinaia di residenti ad Avellino hanno sottoscritto la legge di iniziativa popolare sulle norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi e la vendita di oggetti inneggianti al fascismo.Grazie ad Avellino Prende Parte, insieme all’Arci provinciale, all’Associazione Avionica, alla CGIL/SPI CGIL e all’Anpi e alle ACLI provinciali che aderiscono all’iniziativa promossa dal Sindaco di Sant’Anna di Stazzema comune simbolo della barbarie nazifascista e hanno messo a disposizione le proprie sedi dove è possibile firmare la proposta di legge.
Una norma oggi più necessaria che mai vista per arginare fenomeni e simboli inneggianti al fascismo sempre più frequenti ma soprattutto come spunto educativo e democratico nel nostro Paese.Le firme raccolte in tutti i comuni d’Italia andranno presentate entro fine mese per portare la legge di iniziativa popolare in parlamento
C’è tempo fino al 28 marzo per firmare. Tutti i residenti ad Avellino possono sottoscrivere la proposta di legge di iniziativa popolare presso SEDE ARCI AVELLINO c/o Provveditorato agli Studi Via G. Marotta 14 dal LUNEDI al VENERDI dalle 9.00 alle 19.00
AULA STUDIO ASS. AVIONICA c/o Casina del Principe – Corso Umberto
LUNEDI | MERCOLEDI | VENERDI dalle 14:00 alle 18:00 e MARTEDI | GIOVEDI dalle 09:00 alle 18:00
SEDE SPI CGIL – Viale Italia 40
dal LUNEDI al VENERDI dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00
SEDE ACLI AVELLINO – Via De Renzi 22 e 28
dal LUNEDI al VENERDI dalle 9.00 alle 12.00
Sarà possibile richiedere moduli per organizzare la raccolta firme in altri luoghi scrivendo a francesco.iandolo@comune.avellino.it .Per i residenti negli altri comuni sarà possibile firmare presso gli uffici anagrafe.
La legge di iniziativa popolare consta di due articoli:
Art. 1. Nel capo II del titolo I del libro secondo del codice penale, dopo l’articolo 293 è aggiunto il seguente:
«Art. 293-bis. – (Propaganda del regime fascista e nazifascista). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque propaganda i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero dei relativi metodi eversivi del sistema democratico, anche attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne fa comunque propaganda richiamandone pubblicamente la simbologia o la gestualità è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se il fatto è commesso attraverso strumenti telematici o informatici. La pena di cui al primo comma è altresì aumentata di un terzo se il fatto è commesso con modalità ed atti espressivi dell’odio etnico o razziale. All’articolo 5, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, le parole: «sino a» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a».
Art. 2. Al Decreto Legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito in Legge 25 giugno 1993, n. 205, recante “Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa” all'art. 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente: "1-bis. Qualora in pubbliche riunioni di cui al comma 1, l’esposizione riguardi emblemi o simboli riconducibili al partito fascista o al partito nazionalsocialista tedesco, la pena di cui all’art. 2 comma 1, è aumentata del doppio.