Assunzioni di under 35 in agricoltura, bonus per le aziende

Domande entro il 30 giugno: incentivi pari a un terzo della retribuzione lorda

Avellino.  

C'è tempo fino al 30 giugno per i datori di lavoro agricoli per assumere giovani tra i 18 e i 35 anni e accedere al bonus assunzione riservato al settore dall’articolo 5 del Dl n. 91/2014 (cd Decreto Competitività, convertito dalla legge n. 116/2014). Meno di un mese dunque per presentare domanda di accesso al bonus occupazione, che consente il conguaglio dei contributi INPS versati fino ad un importo fino a 5 mila euro per le assunzioni agevolate a tempo indeterminato e fino a 3 mila euro per i contratti a tempo determinato.

Si tratta, si legge sul sito www.PMI.it, di incentivi pari a 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, riconosciuto per 18 mesi fino a un massimo di 5mila euro per gli operai agricoli assunti con contratto dipendente a tempo indeterminato (OTI) e di 3mila euro e per i lavoratori a tempo determinato. In questo secondo caso, il beneficio vale per i primi sei mesi dopo ogni anno di assunzione, in più il contratto deve avere durata almeno triennale, garantire un periodo di occupazione di almeno 102 giornate all’anno ed essere redatto in forma scritta. Il beneficio fa decadere i precedenti incentivi all’assunzione per i contratti a tempo indeterminato previsti dall’articolo 1 del Dl 76/2013.

Ai datori di lavoro è richiesta la regolarità contributiva. I giovani che vengono assunti devono avere età compresa tra i 18 (già compiuti) e i 35 anni (non ancora compiuti); assenza di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Rientrano in questa categoria di lavoratori svantaggiati coloro che non hanno prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione e coloro che, pur avendo prestato attività lavorativa nel semestre precedente l’assunzione, hanno lavorato per un numero di giornate inferiore a 100 nei 12 mesi precedenti l’assunzione; assenza di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Gli incentivi valgono anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine, purché sia rispettato il requisito dell’aumento occupazionale netto nell’azienda – dovuto a maggiori assunzioni, non a interruzioni di precedenti rapporti di lavoro – calcolato in base alle giornate lavorate nei singoli anni.

Marco Grasso