di Paola Iandolo
"No al sequestro per Rds". I magistrati della Sesta Sezione della Corte di Cassazione, hanno rigettato il ricorso della Procura di Avellino confermando la decisione del tribunale del Riesame e del Gip, Giulio Argenio relativamente al no al sequestro nei confronti di Rds. In aula anche il sostituto procuratore generale avrebbe chiesto il rigetto.
Il Tribunale del Riesame
I giudici del Tribunale della Libertà avevano confermato la decisione assunta già nella misura di aprile dal Gip Giulio Argenio, che aveva rigettato le richieste del pm in merito alla presunta turbativa per la sponsorizzazione delle manifestazioni dell’ente e sul sequestro ad Rds, accogliendo anche le ragioni espresse dal legale della stessa Rds, l’avvocato Fabio Viglione del foro di Roma.
La posizione del gip
Il Gip Argenio, alla richiesta della Procura di applicare il sequestro ad Rds aveva precisato, respingendo la richiesta che:
"l’accordo collusivo e fraudolento intercorso ……, ha certamente condizionato il procedimento amministrativo sotteso all’espressione della volontà negoziale della Pubblica Amministrazione consentendo al Comune di affidare direttamente alle società riconducibili alla citata emittente radiofonica un servizio il cui importo avrebbe imposto il ricorso alla procedura negoziata. Tale collusione, tuttavia, non si è inserita in un segmento valutativo concorrenziale, atteso che dalle citate delibere a contrarre si evince che la scelta del contraente non era rimessa alla comparazione con altri operatori economici”.
La conclusione era stata dunque che “Nè vale affermare che la condotta perturbatrice ha quindi riguardato un procedimento amministrativo che sarebbe dovuto essere competitivo, volgendo sul piano finalistico ad inquinare il contenuto degli atti funzionalmente tipici, cioè esplicativi del modo con cui si è proceduto a selezionare i “concorrenti” atteso che, come sopra evidenziato, la condotta rilevante ai sensi dell’articolo 353 bis del Codice Penale, è solo quella che si inserisce in un segmento di tipo comparativo e non quella posta a monte e finalizzata a condizionare il carattere competitivo o meno della procedura di individuazione del contraente privato. Per le medesime ragioni non può configurarsi a carico della società Radio Dimensione Suono Spa l’illecito amministrativo di cui all’articolo 24 del decreto legislativo numero 231/2001 andranno pertanto rigettate richieste di applicazione è Radio Dimensione Suono Spa la misura cautelare del divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e il sequestro preventivo finalizzato alla confisca”.