Aiello, confermata in Cassazione la condanna per i due genitori aguzzini

M.G è stata condannata a 12 anni e 4 mesi e G.D.A è stato condannato a 10 anni in Cassazione

aiello confermata in cassazione la condanna per i due genitori aguzzini
Aiello del Sabato.  

di Paola Iandolo 

Tenevano segregata in casa una delle due figlie. I magistrati della V Sezione della Cassazione hanno rigettato il ricorso presentato dalla difesa dei due genitori di Aiello del Sabato, rappresentata dall'avvocato Francesco Buonaiuto. I due genitori - M.G. e G.D'A - sono stati condannati in primo e secondo grado per sequestro di persona, maltrattamenti in famiglia e tortura. Condotte poste in essere nei confronti di una delle figlie della coppia, colpevole di portare il nome della nonna. Confermata la condanna a 12 anni e 4 mesi per M.G e a 10 anni di reclusione per G.D.A.

In appello 

La difesa era riuscita ad ottenere uno sconto di pena in secondo grado.  I giudici di secondo grado, i magistrati della IV Sezione Penale della Corte di Appello di Napoli avevano riformato la pronuncia di primo grado riducendo a 12 anni e 4 mesi di reclusione la condanna irrogata alla madre, Maria Guarriello e a 10 anni di reclusione per il padre, Giuseppe D’Amore. In primo grado, il gup Francesca Spella, all’esito del rito abbreviato, aveva condannato a 14 anni di reclusione la madre e a 12 il padre. Il giudicedel tribunale di Avellino li  aveva assolti dalle accuse di istigazione al suicidio con la formula “non costituisce reato” e riconobbe al padre l’attenuante del vizio parziale di mente.

Il concorso omissivo contestato al padre

I due coniugi, entrambi di Aiello del Sabato, dovevano rispondere dei reati di tortura, maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona, lesioni gravi e gravissime nei confronti della figlia convivente erano stati contestati anche il reato di tortura e lesioni gravissime e per aver agito con crudeltà nei confronti della medesima. In particolare, al padre era stato contestato il concorso omissivo in quanto, pur nella consapevolezza delle condizioni in cui versava la figlia che aveva l’obbligo giuridico di tutelare, ometteva qualsiasi intervento a tutela della stessa.