Scenario spettrale a Montaguto dopo gli incendi: niente picnic di ferragosto

C'è l'ordinanza del sindaco Marcello Zecchino

scenario spettrale a montaguto dopo gli incendi niente picnic di ferragosto

Non ci sono le misure di sicurezza necessarie per accogliere gli amanti di boschi e della classica gita fuori porta in occasione di eventi del genere...

Montaguto.  

Per motivi di sicurezza legati agli eventi incendiari dei giorni scorsi, le aree picnic in località Sorgenti saranno interdette all’accesso. Sarà un ferragosto spettrale a Montaguto, ultimo comune della provincia di Avellino, al confine con la vicina Puglia, dove la bastardaggine umana ha mostrato il meglio di sè.

Il sindaco Marcello Zecchino, profondamente amareggiato dopo i tristi eventi dei giorni scorsi si è visto costretto a firmare l'ordinanza.

Non ci sono infatti le misure di sicurezza necessarie per accogliere gli amanti di boschi e della classica gita fuori porta in occasione di eventi del genere.

I roghi di natura dolosa hanno devastato sia la flora che la fauna in una delle aree più invidiate della Valle del Cervaro, restituendo uno scenario apocalittico.

E la rabbia ancora più grande è che non c'è un colpevole. Nessun delinquente, perché il termine piromane è riduttorio, è stato assicurato alla giustizia. Indagini sono in corso, ma nessuno è stato finora intercettato e braccato come si era ipotizzato domenica scorsa durante la fase di bonifica degli elicotteri. I vigili del fuoco e la protezione civile della regione Campania hanno salvato il salvabile. E ora si spera che non ci saranno ripercussioni future anche sulla madre di tutte frane in Europa.

Ecco l'ordinanza firmata dal sindaco Marcello Zecchino

Divieto di accesso pedonale e veicolare all'area boschiva in località Sorgenti e Madonnina a salvaguardia della pubblica incolumità.

Il sindaco premesso che nella giornata del 10.08.2024 si è verificato un incendio che ha interessato la località Pannizza sita in questo comune, il quale si è propagato fino al ciglio stradale della SS 90 delle Puglie e della SP26, pervadendo parzialmente l'area boschiva sita a valle di via Sorgenti.

Visto che, a seguito di intervento, il Comando Vigili del Fuoco di Avellino ha trasmesso scheda d'intervento n. 3924 del 10.08.2024, acquisita al prot. n. 3020 del  13.08.2024, con la quale si rappresenta che gli alberi ubicati lungo la Strada Comunale Bosco Valle dell'Upero - Sorgenti che si snoda attraverso la predetta area boschiva, a seguito dell'evento, "hanno mutato la loro condizione statica, con pericolo di caduta nella sede stradale".

Visto che con la predetta scheda d'intervento viene evidenziata, altresì, la necessità, a tutela della pubblica e privata incolumità, di eseguire opportune verifiche fitostatiche sugli alberi, ancora verdi, insistenti lungo la predetta strada e abbattere, eventualmente, quelli bruciati che, in presenza di avverse condizioni meteo e/o raffiche di vento, potrebbero collassare.

Atteso  che nel corso delle prossime settimane fino al rimanente periodo estivo, da consuetudine, l'area boschiva in località Sorgenti sarà interessata da una notevole presenza di turisti come già accaduto negli scorsi giorni.

Visto che le predette circostanze potrebbero costituire pericolo per la pubblica incolumità.

Rilevato che la Strada Comunale Bosco Valle dell'Upero - Sorgenti, in caso di eventi incendiari, costituisce una delle viabilità di primaria importanza per il passaggio dei mezzi antincendio e di soccorso e, pertanto, è necessario assicurarne la percorrenza in sicurezza e senza rallentamenti dovuti alla presenza di ostacoli di qualsiasi natura;

Rilevato, inoltre, che la Strada Comunale Bosco Valle dell'Upero - Sorgenti rappresenta l'unica via di fuga per gli avventori presenti in tale località boschiva, e che nel caso fosse interessata da eventi incendiari non vi sarebbe più una possibilità di evacuazione in sicurezza della zona, creando grave pericolo per i presenti;

Dato che, al momento, non è ancora possibile conoscere i tempi occorrenti per eseguire le opportune verifiche fitostatiche sugli alberi interessati dall'incendio, che risulta necessario disporre la completa interdizione all'accesso pedonale e veicolare nella predetta area boschiva in Località Sorgenti altresì in Località Madonnina.

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 4 del 13 giugno 2024 ad oggetto  "Applicazione delle misure di prevenzione rischio incendi boschivi e periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi" , con particolare riferimento ai:

Divieto di accendere fuochi all'aperto nei boschi e fino ad una distanza di 100 m. da essi, nonché nei pascoli (art.75, c. 1 e 3, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017), di compiere le seguenti attività nei boschi e nei pascoli (art. 75, c. 4, Reg. regionale tutela patrimonio forestale n. 3/2017), usare motori o fornelli che producano faville o brace, usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli, far brillare mine, fumare  o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo mediato o immediato di incendio come, ad esempio: gettare fiammiferi o sigarette accese, sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti.

Visto  la legge 3 agosto 1999, n. 265, recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonchè modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142" che all'articolo 12, trasferisce al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante norme in materia di "Conferimento di funzioni e di compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali", che all'art. 108, lettera C, attribuisce ai comuni le funzioni relative all'attuazione, nella circoscrizione territoriale di rispettiva competenza, delle attività di previsione, prevenzione e soccorso, visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, visto l'art.50, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della protezione civile", che all'art.3 individua il sindaco quale "autorità territoriale di Protezione Civile limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni", e che all'art.12 prevede che lo stesso possa adottare i provvedimenti del caso per "prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica";

Ritenuto necessario adottare ogni iniziativa utile al fine di tutelare la pubblica incolumità, ordina: 

Per il rimanente periodo estivo, fino alla data del 22.09.2024, l'interdizione al transito pedonale e veicolare, con conseguente divieto di stazionamento delle persone, nell'area boschiva in Località Sorgenti e in Località Madonnina, il divieto di transito e sosta veicolare lungo la Strada Comunale Bosco Valle dell'Upero - Sorgenti con chiusura dei relativi  accessi, a nord dalla Strada Comunale Sorgente di Sopra Caraventa, a sud dalla Strada Provinciale S.P. 26, a ovest dalla Strada Comunale Passo di Orsara.

Dispone inoltre in deroga a quanto sopra, di autorizzare i proprietari e/o conduttori degli immobili siti nell’area oggetto di interdizione ad accedervi esclusivamente dall’intersezione con la SP26, località Madonnina, purché dimostrino di non avere viabilità alternativa, agli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, è affidata la vigilanza sull’osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti vigenti. La mancata osservanza dei divieti e degli obblighi sopraelencati, ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs. 267|2000, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, mentre ogni altra violazione comporterà l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste del caso; che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet del comune di Montaguto, nonché mediante affissione di manifesti su tutto il territorio e diffusione tramite gli Organi di Informazione.

La trasmissione della presente ordinanza, per quanto di competenza, a: comunità montana Ufita, comando stazione carabinieri di Greci, stazione carabinieri forestale di Ariano Irpino, commissariato di polizia di stato di Ariano Irpino, ufficio territoriale del governo prefettura di Avellino, comando provinciale vigili del fuoco di Avellino.