Caposele, La Corte Costituzionale: "La nomina di Sturchio è legittima"

La nomina di vicesindaco è legittima, soddisfatto il suo avvocato Alfonso Sturchio

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Caposele.  

di Paola Iandolo 

La Corte Costituzionale annulla l’incompatibilità del vice sindaco, Sturchio. La Corte Costituzionale interviene sulla questione dell’incompatibilità del consigliere Armando Sturchio a far parte della giunta comunale facendo segnare un punto decisivo a suo favore. Nelle precedenti elezioni amministrative Sturchio era stato il candidato più votato nella lista di maggioranza. Ad avviso dell’opposizione consiliare, tuttavia, andava dichiarata la sua incompatibilità alla carica di assessore e vicesindaco sussistendo il vincolo di affinità con il sindaco Melillo, nonostante la pronuncia di divorzio intervenuta anni prima tra la sorella del sindaco ed il suo vice. Il tribunale di Avellino aveva respinto le richieste dell’opposizione dichiarando legittima la sua nomina, ma la Corte di Appello di Napoli aveva ribaltato la decisione costringendo il vicesindaco alle dimissioni. Ad avviso della corte territoriale, l’introduzione della legge sul divorzio non avrebbe inciso sul vincolo di affinità che, secondo l’art.78 del codice civile, cessa solo se il matrimonio è dichiarato nullo.

In Cassazione

Il consigliere non si è dato per vinto e ha proposto ricorso per Cassazione contro la decisione della Corte di Appello con il patrocinio dell’avvocato Alfonso Sturchio, il quale ha sollevato questione di legittimità dell’articolo 78 del codice civile e dell’art.64 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Dlgs 267/2000). Ad avviso del ricorrente, l’interpretazione data dal Ministero degli Interni e dalla Corte di Appello di Napoli si poneva in contrasto con il principio di uguaglianza sancito dall’art. 3 della nostra Costituzione e con l’art.51 che attribuisce a tutti i cittadini il diritto di accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. La Corte di Cassazione, ritenuta la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità, nel maggio dell’anno scorso aveva sospeso il giudizio e rinviato davanti alla Corte Costituzionale. Con la sentenza n.107 del 18 giugno 2024 la Corte ha accolto le argomentazioni e ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 64, comma 4, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, nella parte in cui prevede che non possono far parte della giunta, né essere nominati rappresentanti del comune e della provincia, gli affini entro il terzo grado del sindaco o del presidente della giunta provinciale, anche quando l’affinità deriva da un matrimonio rispetto al quale il giudice abbia pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili.

La difesa 

“Con questa sentenza la Corte Costituzionale fornisce un’interpretazione coerente con il nostro sistema giuridico di norme che erano rimaste immutate per quasi un secolo” ha dichiarato soddisfatto l’avvocato Alfonso Sturchio. “E’ una decisione storica che costituirà un precedente importante per molti giudizi e allo stesso tempo mette fine ad una vicenda giudiziaria che ha precluso al mio assistito per troppo tempo l’accesso alle cariche pubbliche per le quali era stato eletto con ampio suffragio. La Corte di Cassazione non potrà che adeguarsi a questa decisione e ristabilire un principio di giustizia”.