Mascherina: resta l'obbligo in Campania, C'è l'ordinanza. "De Luca ha ragione"

Il presidente dell'ordine dei medici Sellitto:eliminarle all'aperto fa credere che il covid è finito

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Avellino.  

In Campania resta obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno «in ogni luogo non isolato». È quanto previsto dall'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con la quale si disciplina  l'uso delle mascherine di protezione «in relazione a quanto stabilito dall'ordinanza del Governo». «Il particolare contesto geografico, demografico e sociale del territorio regionale» la ragione alla base della decisione della Regione Campania di confermare l'obbligatorietà dell'uso della mascherina anche all'aperto. Plaude al provvidimento il presidente dell'ordine dei medici di Avellino, Francesco Sellitto, che spiega: sono estremamente d'accordo con la scelta del Governatore De Luca di prorogare le disposizioni sull'utilizzo della mascherina in Campania - spiega Sellitto -. Il provvedimento Ministeriale rischia di dare alle persone l'impressione che il covid non ci sia più. Non è così e dobbiamo tenere tutti la guardia alta. Ricordo a tutti che ogni giorno in Italia si contano centinaia di vittime del coronavirus, e l'utilizzo all'aperto della mascherina andrebbe mantenuto in vigore per un altro mese almeno". Nessun dubbio per il numero uno dei medici irpini. Intanto nell'ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione Campania si ricorda inoltre la classificazione della Campania in zona gialla «almeno fino al 27 febbraio» e questo, insieme «all'attuale situazione epidemiologica, rende necessario fornire precisazioni per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie».

Econdo quanto previsto dal provvedimento il mancato rispetto delle misure, prevede sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente provvedimento, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili. Per il pagamerito in misura ridotta si applica l'articolo 202, commi 1, 2 e 2. l, del codice della strada. Ai relativi procedimenti si applica l'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.