Divieto temporaneo di utilizzo di petardi, botti e artifici pirotecnici di ogni genere nel territorio comunale di Ariano Irpino durante le festività natalizie. Lo ha stabilito il sindaco Enrico Franza con un'apposita ordinanza. Documento già publicato e consultabile sull'albo pretorio del Comune.
"L’esplosione di tali prodotti - si legge nell'ordinanza - seppur rientranti nell’ambito di tradizioni e abitudini consolidate, si rilevano dannosi e provocano notevole stress agli anziani, ai bambini, ai soggetti cardiopatici, ai bambini e adulti affetti da autismo oltre che agli animali domestici e per tutti quelli che vivono nell’ambiente urbano, poiché il fragore di tali botti cagiona gravi pregiudizi sotto il profilo del benessere fisico ed etologico. Serie conseguenze negative si possono determinare anche a carico degli animali domestici, in quanto il fragore dei botti, oltre ad ingenerare in loro un’evidente reazione di spavento, li porta frequentemente a perdere l’orientamento, esponendoli, così, anche al rischio di smarrimento o investimento quando tali botti esplodono proprio a ridosso degli stessi animali.
Non si contano in Italia i sequestri, di artifici illeciti, messi abusivamente in commercio per l’occasione spesso, che spesso causano anche di infortuni di grave entità a persone.
"Considerato che per “incolumità pubblica” si intende l’integrità fisica della popolazione e per “sicurezza urbana” un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, rilevata la necessità di limitare comunque il più possibile rumori molesti nell’ambito urbano in tutte le vie e piazze ove si trovino le persone, e in particolare in prossimità dei luoghi di culto e di cura, considerato, altresì, che nella definizione delle misure di prevenzione occorre necessariamente tener conto che i Comuni, in base alla vigente normativa, non hanno la possibilità di vietare, in via generale ed assoluta, la vendita sul proprio territorio degli artifici pirotecnici negli esercizi a ciò abilitati quando si tratti di prodotti dei quali è consentita la commercializzazione al pubblico, purché siano rispettate le modalità prescritte per tale vendita, vista anche la sollecitazione pervenuta da un consigliere della Regione Campania, in cui si evidenzia che al fine di garantire le misure restrittive dettate dall’emergenza Covid-19 diventa fondamentale evitare assembramenti, che inevitabilmente si creerebbero con l’esplosione di fuochi d’artificio, petardi, botti e razzi in qualsiasi orario del giorno e della notte, ritenuto pertanto necessario limitare il più possibile l’uso incontrollato degli stessi, preso atto anche di quanto previsto dal Dpcm del 03/12/2020 in tema di divieti di svolgimento di eventi e manifestazioni pubbliche e private, ordina: Dal 24 al 25 dicembre 2020 compreso e dal 31 dicembre 2020 al 1 gennaio 2021 compreso, il divieto assoluto su tutto il territorio comunale di utilizzo e l’accensione, lancio e sparo di fuochi d’artificio, mortaretti, petardi, bombette e oggetti similari.
Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l'’ammenda fino a euro 103. Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese.”, prescrizioni confermate nell’ambito del Tulps.
Viene disposto che: l’inosservanza del provvedimento sia punita con una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7 bis, comma 1-bis, del D. Lgs n. 267/2000 (da € 25,00 a € 500,00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all’autorità giudiziaria, che le violazioni al provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 689/81 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell’art. 20, comma 5, della legge citata fatte salve, inoltre, eventuali e ulteriori sanzioni penali e amministrative disposte dalla stessa legge 689/1981, che gli agenti della Polizia Municipale e gli altri agenti della Forza Pubblica facciano osservare l'ordinanza."
Il provvedimento è stato già immediatamente trasmesso alla Prefettura di Avellino, al comando polizia municipale al locale commissariato di polizia, alla locale compagnia e stazione dei carabinieri e alla compagnia della guardia di finanza di Ariano Irpino.