Legge Severino, il paradosso è servito

La pronuncia di ieri sera della Corte Costituzionale rende ancora più un bunker la norma

L’avvocato Di Carlo: «Evidente lesione dell’articolo 3 della Costituzione». E sugli atti del governatore. «Altro che nulli, sono tutti validi»

Salerno.  

Da ieri sera pochi scherzi per gli amministratori degli Enti locali, alla prima condanna si va a riposo e senza passare per il via per 18 mesi. Con la pronuncia della Corte Costituzionale, la Legge Severino è inattaccabile e sarà assolutamente inutile ricorrere ai vari Tribunali anche civili per richiedere la sospensione della sospensiva Severino. Insomma, da oggi in poi alla prima condanna scattano immediatamente 18 mesi di stop senza se e senza ma. Ma, soprattutto, la Legge non è più uguale per tutti. Non per parlamentari e amministratori di Enti Locali.

«Da avvocato, la lesione dell’articolo 3 della Costituzione che consacra e tutela il principio d’uguaglianza formale e sostanziale, ce la vedo tutta. – afferma Horace di Carlo – E’ assurdo che la norma non si applichi ai parlamentari e valga tutta per gli amministratori locali. In pratica si legittima una disuguaglianza nelle cariche istituzionali». Una pronuncia kafkiana che lascia sconcertati gli amministratori degli Enti Locali, con gli ultimi due quesiti proposti da De Luca che erano diversi e legittimi da quelli avanzati lo scorso anno da De Magistris. Il sindaco di Napoli aveva avanzato dubbi sulla applicazione della retroattività e sulla sospensione che era qualificata come una sanzione. De Luca, invece, aveva avanzato anche l’eccesso di delega, visto che in sede di stesura del decreto il reato d’abuso d’ufficio non rientrava nell’elenco avanzato dal Parlamento al Governo. Da qui l’eccesso di delega contestato dai legali del governatore oltre la violazione dell’articolo 3 di cui prima detto.

Resta la sorpresa di una pronuncia che rende inoppugnabile la Legge Severino che, da ieri, è a tutti gli effetti costituzionale nonostante le continue falle che molti giuristi individuerebbero. «La Corte Costituzionale sulla legittimità si era già espressa in precedenza. – riprende Di Carlo – Adesso non ha fatto altro che dichiarare infondato il ricorso nella parte in cui si contestava l’incostituzionalità della Legge Severino perché si configurava un eccesso di delega e una lesione dell’articolo 3 della Costituzione che consacra e tutela il principio d’uguaglianza formale e sostanziale. Adesso è “perfetta”». Insomma i dubbi rimangono e nel caso di De Luca, con l’opposizione che incalza sulla nullità di tutti gli atti fin qui firmati, è lapidario Di Carlo. «Nel caso di specie, tempus regit actum…». 

 

Antonio Roma