Le “case mobili” possono permanere liberamente nelle strutture turistico-ricettive all’aria aperta regolarmente autorizzate, non necessitando di un apposito titolo edilizio. Lo ha sancito la prima sezione del T.a.r. Campania-Salerno con la sentenza n. 2256/2022, annullando l’ordinanza con la quale il responsabile del servizio urbanistica del Comune di Camerota aveva disposto lo smantellamento di n. 27 unità su ruote, di una platea in cemento e di impianti idrici, elettrici e fognari all’interno di un noto villaggio turistico-camping in esercizio nella località cilentana, stimata con la più alta percentuale in Europa di territorio occupato da impianti turistici open air.
La vertenza
La pronuncia chiude la vertenza intrapresa dal proprietario del complesso ricettivo – assistito dagli avvocati Antonio Brancaccio e Pasquale D’Angiolillo – per contestare il provvedimento con il quale l’ente locale aveva sanzionato la collocazione dei mezzi mobili destinati al soggiorno turistico, ingiungendone la rimozione, con il ripristino dello stato dei luoghi, per la mancata acquisizione del permesso di costruire e dei presupposti titoli paesaggistico-ambientali. L’amministrazione comunale aveva assunto la misura demolitoria facendo richiamo alla sentenza n. 2240/2013, con la quale lo stesso T.a.r. di Salerno, affrontando una vicenda riguardante un altro villaggio-camping operante sempre sulla costa di Camerota, aveva ritenuto che anche le “case mobili” utilizzate per finalità turistico-ricettive necessitassero di un’apposita autorizzazione edilizia in applicazione della normativa statale.
La pronuncia richiamata nell’ordinanza comunale è stata, però, annullata con la sentenza n. 5897/2021, con la quale la sesta sezione del Consiglio di Stato, accogliendo l’appello proposto dai medesimi avvocati, è giunta alla diversa conclusione che il carattere di amovibilità, l’assenza di un collegamento permanente al suolo, la reversibilità degli allacci alle reti elettriche, idriche e fognarie sottraggono il posizionamento di tali moduli al previo ottenimento del titolo edilizio.
A supporto della decisione, il giudice amministrativo salernitano ha segnalato che nel 2019 “il legislatore regionale ha anticipato un’opzione normativa derogatoria della disciplina urbanistico-edilizia fatta propria da quello statale che l’ha estesa anche a quella paesaggistica” nel 2020.
La Regione Campania, infatti, nell’ambito della competenza legislativa concorrente ad essa riservata, ha previsto che “l’installazione di manufatti leggeri, strutture e allestimenti mobili di qualsiasi genere, nonché di altri mezzi di soggiorno e pernottamento autonomi e trasportabili di cui ai commi 1 e 2, anche se collocati permanentemente entro il perimetro dei campeggi previamente autorizzati sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, costituisce attività edilizia libera”.
I commenti
«Il T.a.r. ha rilevato il profilo di specialità della norma regionale” – afferma l’avvocato Pasquale D’Angiolillo – “evidenziando come, già prima della modifica introdotta con la legge regionale n. 16/2019, l’art. 2 della legge regionale n. 13/1993 si ponesse in rapporto di regola ed eccezione rispetto all’art. 3, comma 1, lett. e.5, del Testo unico dell’edilizia, anche nella versione antecedente alla novella introdotta con la legge n. 120/2020. Ho, peraltro, lavorato in prima persona alla riforma della legge regionale sui complessi turistico-ricettivi all’aria aperta, essendomi occupato della prima stesura del nuovo testo degli artt. 2 e 3 poi sottoposto all’approvazione del consiglio regionale».
Il regolamento
La disciplina regionale riformata nel 2019 ha regolato tipo, funzione ed area di sedime delle “case mobili”, specificando, quali requisiti idonei a renderne libero il posizionamento, la trasportabilità e la strumentalità al pernottamento a scopo turistico, circoscrivendone l’ubicazione alle strutture turistico-ricettive regolarmente abilitate. E in tali sensi ha disposto anche il legislatore statale nel 2020, modificando, con una disposizione di analogo contenuto, l’art. 3, comma 1, lett. e.5, del D.p.r. n. 380/2001.