Dopo Maiori anche il Comune di Minori si blinda con un'ordinanza restrittiva finalizzata a prevenire la diffusione dei contagi in Costiera Amalfitana. Le misure applicate dal sindaco Andrea Reale resteranno in vigore fino al 24 gennaio (una settimana in più rispetto alla vicina Maiori) e prevedono la chiusura di chiese, uffici comunali e cimitero; il divieto di effettuare visite di cortesia e la proroga della didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado.
Nel dettaglio quanto previsto dall'ordinanza numero 3 del 9 gennaio 2021:
con decorrenza dal 11 gennaio 2021 e fino al 24 gennaio 2021, per quanto in premessa riportato e motivato,sulla base del numero dei nuovi contagi rilevati ed al fine di evitare il propagarsi dell’epidemia, in via precauzionale, l’adozione delle seguenti misure di contenimento atte a mitigare il pericolo della diffusione del virus Covid 19:
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- la chiusura al pubblico degli uffici comunali, con garanzia di accesso per i soli servizi essenziali nel rispetto delle misure di sicurezza di cui alla normativa nazionale vigente in materia, dando atto che gli uffici continuano a lavorare in modalità smart working e che il personale può essere contattato con le modalità indicate sul sito istituzionale dell’Ente;
- la chiusura delle chiese insistenti sul territorio comunale, al fine di evitare occasioni di incontro anche nel rispetto delle prescrizioni del distanziamento sociale, salvo per la celebrazione delle cerimonie funebri in forme privata limitatamente ai parenti stretti come da prescrizioni del governo centrale;
-la chiusura del cimitero comunale, con garanzia di accesso elusivamente ai congiunti in occasione delle operazioni di tumulazione a seguito delle celebrazioni dei riti funebri;
-la chiusura dei circoli sociali al fine di evitare l’insorgere di situazioni favorevoli alla creazione di assembramenti di persone;
- la sospensione dello svolgimento del mercato settimanale nella giornate di martedì e giovedì;
-il divieto di effettuare visite di cortesia presso le abitazioni di parenti ed amici, salvo quelle consentite ai congiunti stretti per ragioni di necessità e a tutela della salute e delle esigenze primarie di questi ultimi;
-il divieto di effettuare qualsiasi festeggiamento e/o riunione di ogni genere sia in locali pubblici che in luoghi privati, pena l’applicazione del regime sanzionatorio disposto dalla normativa vigente;
- l’obbligo assoluto in capo ai titolari degli esercizi commerciali, relativamente alle categorie merceologiche in attività in forza delle disposizioni regolanti la materia, di garantire accessi contingentati laddove le dimensioni dei locali non assicurino il rispetto del distanziamento dei clienti consentendo pertanto ingressi singoli;
-lo svolgimento delle attività dei bar e ristoranti nonché di tutti gli esercizi commerciali assimilati e rientranti nelle predette categorie merceologiche elusivamente con la modalità dell’asporto e della consegna a domicilio con obbligo in capo agli esercenti le predette attività di far rispettare le disposizioni in materia di distanziamento e di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nelle aree antistanti i locali;
-lo svolgimento dell’attività didattica esclusivamente con la modalità a distanza per gli alunni degli istituti scolastici di ogni ordine e grado insistenti sul territorio comunale salvo la garanzia dello svolgimento in presenza delle attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/ o con disabilità, su istanza dei genitori;