Ritrova in un vecchio libro di foto un Bot di 100 lire del 1934 che viene rivalutato per ben 25mila euro.
A raccontarlo è l'associazione legale a cui la signora Francesca Marrone, 109 anni, originaria di Caggiano ma emigrata in Florida, si è rivolta.
Il titolo è stato stimato da un consulente che ha valutato un rimborso con il favore degli interessati legali, della rivalutazione e della capitalizzazione, dalla data di emissione a quella del ritrovamento, per circa 25 mila euro.
La signora si è rivolta all'associazione Giustitalia per recuperare la somma in un ufficio delle poste italiane e presso il Ministero delle finanze, obbligati in solido ad onorare tutti i debiti esistenti.
“I due enti rispondono in solido non solo dei titoli di Stato emessi durante la vigenza della Repubblica Italiana, ma anche durante la vigenza del Regno d'Italia – spiegano i legali dell'associazione - In Italia ci sono circa 10 milioni di titoli di credito "Antichi", tra buoni postali, libretti bancari e Bot. non riscossi ed ancora riscuotibili ma, purtroppo, c'è molta disinformazione anche da parte degli Enti preposti al pagamento”.
L'associazione Giustitalia consiglia di ritirare i buoni e i titoli di Stato richiedendo il rimborso maggiorato degli interessi oltre alla rivalutazione monetaria, a condizione che non sia decorso il termine prescrizionale di 10 anni. Tale termine decorre non necessarimente dalla data di emissione del titolo ma da quando il soggetto titolare è in grado di far valere il proprio diritto. In particolare, anche se il titolo è stato emesso oltre 10 anni fa, ma il soggetto interessato lo ha "ritrovato" solo recentemente (ovvero negli ultimi 10 anni) può agire per il rimborso dello stesso e la prescrizione inizierà a decorrere dal momento del ritrovamento.
Un titolo "antico" è difficile da valutare senza l'ausilio di un consulente contabile esperto che proceda alla valutazione del singolo titolo in relazione all'anno di emissione, al tasso previsto per quel tipo di titolo, al succedersi delle leggi nel tempo, ai periodi di valutazione e svalutazione monetaria, all'introduzione della moneta unica europea ed ad altrettanti ulteriori coefficienti. In linea di principio, si può avere un'indicazione di massima del valore attuale del proprio titolo considerando il potere di acquisto che aveva la lira all'epoca di emissione del predetto titolo. In altri termini, sempre in linea generale, il titolare o l'erede avrebbe diritto ad ottenere oggi l'equivalente di quella somma di denaro, tradotta in euro, che all'epoca di emissione del titolo gli avrebbe consentito l'acquisto di un determinato bene. Per esempio, se negli anni 40 con 1.000 lire si acquistava fondo agricolo, oggi con la somma rivalutata e ricapitalizzata si avrebbe diritto ad ottenere una somma di denaro in euro che consenta l'acquisto di un terreno dello stesso tipo.
Nei moduli informativi che invia l'associazione viene specificato di indicare una persona (anche un familiare) che sia a conoscenza del luogo e del periodo del ritrovamento del titolo. Tale nominativo, unitamente alla circostanza di tempo e di luogo del ritrovamento, dovrà essere indicata per iscritto all'Associazione attraverso apposita dichiarazione da allegare alla documentazione richiesta.
I vecchi buoni fruttiferi postalii, inoltre, avevano scadenza trentennale. Questo vuol dire che allo scadere dei 30 anni il titolare aveva 10 anni di tempo per chiederne il pagamento. In relazione alla decorrenza dei 10 anni per chiedere il rimborso è diverso se il soggetto erede del titolare o il titolare stesso non era a conoscenza dell'esistenza del titolo. In tal caso, come già detto, la prescrizione inizia a decorrere dal ritrovamento del titolo stesso. Un esempio vale a chiarire la questione: negli anni tra il 1940 ed il 1980 era tradizione da parte dei parenti sottoscrivere in favore di minori (in occasione di nascite, battesimi o altre ricorrenze) buoni postali in favore dei minori stessi i quali, naturalemente, non potevano essere a conoscenza di tali fatti. In molti casi, tali titoli sono stati ritrovati dopo decenni, fortuitamente ma anche se decorso il periodo di scadenza trenetennale può esserne richiesto il rimborso entro 10 anni dalla "scoperta" del titolo stesso.
L'associazione ricorda che tutti i titoli possono essere riscossi, anche quelli emessi sotto la vigenza del Regno d'Italia. E' possibile chiedere il rimborso anche di libretti di risparmio bancari emessi da banche non più esistenti inoltrando la richiesta alla Banca d'Italia in quanto garante delle obbiligazioni degli Istittuti di Credito.