Il decreto della Presidente del Consiglio dei Ministri emanato nella serata di mercoledì 4 marzo dispone, nell'ambito delle misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, la possibilità di svolgere eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, eccetto che nei comuni lombardi di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e nel comune veneto di Vo'.
Il decreto sottolinea che, in ogni caso, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano.
Lo sport di base e le attività motorie in genere (non praticanti attività agonistica), svolte all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono invece ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della raccomandazione di mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro.
La Federazione Italiana Nuoto, come avvenuto finora, si atterrà ossequiosamente a quanto disposto.
Le disposizioni produrranno il loro effetto dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sono efficaci fino al 3 aprile, salvo nuove indicazioni.