Sant'Agnello, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso sul parcheggio

Non accolte le rivendicazioni della società che ha impugnato l'ordinanza amministrativa

sant agnello il consiglio di stato ha respinto il ricorso sul parcheggio

Pendun altro giudizio innanzi al CdS in aprile, ma i giudicil' hanno ritenuto ininfluente sulla base delle prove acclarate di illegittimità urbanistica. Sul piano penale si attende la decisione su archiviazione o rinvio a giudizio degli indagati.

Sant'Agnello.  

Il Consiglio di Stato, seconda sezione presidente Giulio Castriota Scanderbeg, ha respinto il ricorso presentato dalla "San Pietro Sas" di Guglielmo Gargiulo&C  contro il Comune di Sant'Agnello e Salvatore Oliva (il privato che ha sporto denuncia dell'irregolarità edilizia), difeso dall'avv. Francesco Saverio Esposito, per la riforma della sentenza del TAR Campania (Sezione Sesta) in base alla quale il Comune aveva emesso ordinanza di demolizione delle opere abusive nell'area di parcheggio a raso e a rotazione di circa 2200 mq ubicata in Via San Sergio. Un'opera realizzata grazie a una delibera del Consiglio Comunale, la N°34/2014, e alla successiva convenzione del 2016 e nuova delibera consiliare del 2017.

L'opera è in difformità rispetto ai titoli autorizzativi rilasciati dal Comune

L'ordinanza di demolizione riguarda le opere realizzate in difformità rispetto ai titoli abilitativi e in particolare “la mancata realizzazione delle aiuole poste a separazione degli stalli mediante la realizzazione, al di sotto delle zone a verde, di soletta in cls tale da impedire l’ordinario sviluppo delle essenze vegetazionali previste in progetto, portando così l’intero complesso ad un organismo totalmente diverso da quello approvato”.
Le contestazioni mosse dalla Società riguardano in sinstesi due aspetti del problema: la legittimità urbanistica permanente in virtù della delibera consiliare del 2014, la seconda che non vi era totale difformità del parcheggio costruito rispetto al progetto autorizzato.
Sulla vicenda, evidenzia il CdS, "sono pendenti altri due giudizi innanzi al Consiglio di Stato presso la IV Sezione: il primo attiene all’appello presentato dalla società avverso la sentenza 2251/2017 del T.a.r. per la Campania che aveva accolto il ricorso presentato dal controinteressato signor Oliva Salvatore avverso la deliberazione 34 del 2014 del comune di Sant’Agnello di approvazione del progetto in deroga per la costruzione di un parcheggio a raso; il secondo si riferisce ad altro appello presentato dalla San Pietro S.a.s. di Guglielmo Gargiulo&C avverso la sentenza 5944/2022 del T.a.r. per la Campania che aveva accolto un altro ricorso presentato all’odierno controinteressato della delibera di C. C. n. 7 del 10/03/2017 avente ad oggetto: realizzazione parcheggio alla via S. Sergio – contenente integrazioni alla delibera di consiglio comunale n° 34 del 30/10/2014".

Secondo i giudici non c'è alcun interesse all'appello presentato dalla San Pietro Sas

Il CdS evidenzia che "se dette pronuncia saranno confermate dal Consiglio di Stato all’udienza del 13 aprile 2023, verrebbe meno ogni interesse per il presente appello poiché sarebbero annullati i titoli in base al quale è stato concesso il permesso di costruire in deroga oggetto del presente contenzioso.
Per questa ragione il collegio "non ha ritenuto di rinviare il giudizio in attesa della definizione del contenzioso appena richiamato poiché l’appello è infondato nella sostanza entrando nel merito delle valutazioni da compiere sul provvedimento impugnato senza limitarsi ad affermare la sopravvenuta carenza di interesse come ha fatto il primo giudice".
Il Comune, secondo la San Pietro Sas, non avrebbe dovuto emanare l'ordinanza di demolizione "trattandosi di una difformità parziale", ma secondo il Collegio "...le difformità non sono affatto marginali: l’intervento era stato concepito per “mimetizzare e mitigare al meglio l'impatto” dell’opera sul territorio come si ricava dalla stessa relazione paesaggistica presentata dalla società per ottenere il titolo edilizio, realizzando un giardino a raso che accogliesse i veicoli. Invece di realizzare un manto naturale in terra stabilizzata era stato cementificato il fondo ed erano state creato delle aiuole in cemento con alcuni centimetri di terra nelle quali sarebbe dovuta crescere la vegetazione che faceva parte del progetto. Tale modalità realizzativa era incompatibile con la piantumazione di alberi di alto fusto che era stata prevista in progetto. Basta osservare le foto del rendering progettuale paragonate con le foto che descrivono lo stato attuale del parcheggio per ricavarne l’enorme differenza che giustifica l’ordinanza impugnata".

Pende anche un giudizio penale su amministratori, tecnici e titolari della struttura

Il CdS ha quindi definitivamente pronunciato la sentenza con cui rigetta il ricorso e ha condannato la società a  rifondere le spese di giudizio alle controparti. A questo punto non resta altro che dare esecuzione ai provvedimenti di ripristino dello stato dei luoghi. Sulla vicenda pende anche un giudizio penale per la presunta illegittimità dei titoli edilizi e che vede indagati diversi amministratori comunali, tecnici e il titolare del parcheggio. L'inchiesta è condotta dal PM Andreana Ambrosino e si è in attesa di conoscere l'esito, ovvero l'archiviazione o il rinvio a giudizio degli indagati.