«Il medico che effettua la diagnosi e indica il percorso di cura più idoneo per il paziente, l’infermiere che assiste ogni giorno il malato durante il ricovero con quella crescente autonomia e quelle capacità di gestire al meglio le elevate responsabilità, e poi ancora il tecnico di radiologia che effettua gli esami rx, che poi passano al medico per la refertazione di competenza: snellire le liste di attesa, cancellando finalmente i “tempi biblici” che pendono sulla testa dei cittadini italiani come una spada di Damocle, significa, per noi del Nursing Up valorizzare il lavoro di tutti i professionisti che compongono l’equipe sanitaria e non solo quello dei medici, offrendo loro dignitosi riconoscimenti economici per incrementare tipologia e quantità di servizi e prestazioni destinate al cittadino. Insomma ciò che serve per un concreto abbattimento dei tempi di attesa per lo svolgimento di prestazioni diagnostiche ed interventi.
Nello stesso tempo, vorremmo, come abbiamo fatto in passato, una volta per tutte, sollevare la questione di un serio ed efficace allargamento della libera professione agli infermieri ed agli altri professionisti sanitari ex legge 43/2006, che potrebbe rappresentare un vero e proprio grimaldello per un serio ed efficace programma di abbattimento dei tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni e servizi del SSN.
Sin dal primo momento, nel delicato e complesso percorso che ha portato alla definizione del Piano di Abbattimento delle Liste di Attesa, abbiamo chiesto a gran voce al Ministro Schillaci di chiarirci quale ruolo immaginasse per gli infermieri e gli altri professionisti dell’assistenza, nell’ambito del progetto di rilancio del nostro sistema sanitario che questo Governo, allo stato dell’arte, ritiene di poter e voler attuare.
Non ci siamo mai tirati indietro nel ricordare al Ministro, che l’abbattimento delle liste di attesa non può attuarsi solo attraverso l’aumento delle prestazioni e quindi gli incentivi e la valorizzazione della professione medica.
Ci meravigliamo di come nessuno abbia ancora pensato a dare spazio e attenzione a quello che, lo diciamo da anni, potrebbe rappresentare un cambiamento epocale per l’intero Sistema Sanitario, più che mai nell’ambito di una indispensabile ricostruzione che punta a snellire, finalmente si spera, i tempi di attesa di esami, visite specialistiche e ricoveri.
Ciò che noi proponiamo potrebbe rappresentare un cambiamento epocale per l’intero Sistema Sanitario, più che mai nell’ambito di una indispensabile ricostruzione che punta a snellire, finalmente si spera, i tempi di attesa di esami, visite specialistiche e ricoveri. Non possiamo dimenticare, infatti, che sono oltre 4 milioni gli italiani che oggi rinunciano alle cure, e che per avviare un concreto piano di abbattimento delle liste di attesa, è necessario mettervi al centro anche tutti i professionisti dell’area non medica, offrendo loro dignitosi compensi per le prestazioni aggiuntive svolte, in quanto finalizzate ad implementare tipologia e quantità di servizi e prestazioni.».
Così Antonio De Palma, presidente nazionale del Nursing Up.
«Lo sblocco del vincolo di esclusività per infermieri, ostetriche ed altre professioni sanitarie ex legge n 43/2006 , senza limiti temporali, e quindi la possibilità di esercitare, senza lacci e lacciuoli, attività fuori dal normale orario di lavoro presso l’ente di appartenenza, potrebbe rappresentare uno straordinario impulso a beneficio di quella sanità privata accreditata, che il Governo vuole oggi coinvolgere, operativamente, sul medesimo fronte di quella pubblica, al fine di garantire quella sinergia e un interscambio tra pubblico e privato, che consentirebbe di lasciarci alle spalle deficit e lacune che ci affliggono da troppo tempo.
In tale contesto, le competenze, il talento, l’esperienza, le qualità umane dei nostri professionisti dell’assistenza che lavorano negli ospedali pubblici, con nuove ed auspicabili regole sulla loro attività libero professionale in qualche modo equiparata a quella dei medici, e senza differenti vincoli, sarebbero costituiti in disponibilità anche della sanità privata accreditata, per un gioco di squadra finalizzato a cogliere gli obiettivi sottesi al Ddl.
Ricordiamo, però, che lo sblocco del vincolo di esclusività come previsto dall’art 13 del D.L. 34/2023 convertito in legge dello Stato, ha oggi come scadenza temporanea il 31 dicembre 2025, ed è quindi bel lungi dall'essere una norma strutturale, continuando invece a qualificarsi come provvisoria e legata a fattori congiunturali.
E c'è pure da sottolineare che, gli estensori dell’art. 13 del DL 34/2023, non hanno tenuto conto dell’esistenza di un comma 2, pieno di vincoli e limitazioni, e manca del tutto un coordinamento tra la nuova norma di marzo 2023 con quella originaria di novembre 2021».
Insomma, solo per le professioni sanitarie ex legge 43/2006, ma non per la dirigenza medica, le attività esterne, ancora oggi, devono superare i seguenti ostacoli e condizioni, ed essere autorizzate dal vertice dell’amministrazione di appartenenza, perché è necessario :
Garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Ssn quindi essere compatibile con l’orario di lavoro e di servizio del dipendente, essere compatibile con l’organizzazione aziendale, non deve essere di ostacolo alla programmazione ed all’effettuazione dei turni di lavoro e a quelli di pronta disponibilità, l’attività del dipendente deve conformarsi alle disposizioni in materia di orario di lavoro di cui al Dlgs 66/2003 e dai Ccnl riguardanti la durata massima settimanale dell’orario di lavoro, le giornate di riposo e le ore di riposo che devono intercorrere tra un turno e l’altro, l’organo di vertice dell’amministrazione di appartenenza deve attestare che non sia pregiudicato l’obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa
«Siamo assolutamente convinti, continua De Palma, che non sia questa, così come è disegnata oggi, l’attività professionale di infermieri e degli altri professionisti sanitari, che possa rappresentare una svolta nel piano di ricostruzione del nostro sistema sanitario.
E poiché si è sinora presentata la norma dell’articolo 13 del Decreto Legge n. 34 del 30 marzo 2023 come una svolta storica, con cui si attua il superamento dell’esclusività per le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica, oggi proviamo noi, a dar corso ad una lettura combinata e ragionata del disposto legislativo», ha dichiarato il leader del Nursing Up nel corso della sua audizione in Senato.
L’articolo 3/quater del DL 21.09.2021, n. 127, in forza delle intervenute e successive norme di modifica, prevede che le norme che introducono la non applicabilità del vincolo di esclusività per il personale delle professioni sanitarie ex legge n 43/2006, duri solo “fino al 31 dicembre 2025” , rendendo in tal modo evidente che non si tratta di norma strutturale ed organica come lo è, invece, per la dirigenza medica e sanitaria ai sensi degli articoli 15 quater, quinquies e sexies del dlgs 502/92, e come dovrebbe essere, se si intende implementare un programma definitivo di abbattimento delle liste di attesa».
Le norme che, tempo per tempo, hanno modificato ed integrato il DL 127/2021, e tra queste il D.L. n 34 del 31.03.2023, convertito in legge 26.05.2023, n 56, non sono certo intervenute sul comma 2 del medesimo DL 127/21, cosa che invece doveva essere considerata indispensabile, poiché da tale disposizione discendono le seguenti criticità:
Vengono caratterizzati incarichi esterni per i quali si esclude tassativamente che possano rientrare in qualche modo nella disciplina dell’esclusività del lavoro della dirigenza medica e sanitaria degli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, escludendo quindi , in maniera sperequativa e non giustificata, qualsiasi riferimento all’indennità economica di esclusività della dirigenza medica e sanitaria.
Gli incarichi dei professionisti ex legge n 43/2006 devono essere preliminarmente autorizzati dall'Azienda di appartenenza quindi dal datore di lavoro, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del SSN e di verificare il rispetto da parte del vertice dell'amministrazione di appartenenza della normativa sull'orario di lavoro, che come è noto la direttiva Ue limitano in 48 ore (straordinario compreso) l’orario massimo settimanale di lavoro e fissano il riposo giornaliero in almeno 11 ore.
La Direzione generale aziendale dovrà, altresì, attestare che l’autorizzazione concessa a tali professionisti non pregiudichi l'obiettivo relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica.
Desta quindi grande perplessità, dice ancora De Palma, in questa parte del comma 2) e tra le altre cose, la prevista verifica, da parte dell’azienda, del “rispetto della normativa sull’orario di lavoro”, perché se stiamo parlando di libera professione il datore di lavoro non è tenuto e non dovrebbe effettuare alcun controllo.
Fatte le premesse di cui sopra, ciò che il Sindacato Nursing Up ha chiesto al Senato di fare, a nome dei professionisti sanitari interessati , è di avere fiducia nelle grandi competenze e potenzialità delle professioni sanitarie italiane ex legge n 43/2006, che tutta l’Europa ci invidia e che ambisce ad avere, e per la formazione delle quali grandi vengono costantemente impegnate ingenti risorse da parte del nostro sistema formativo universitario .
Abbiamo chiesto ai senatori il coraggio di agire, di mettere nelle condizioni “il sistema sanitario ”, di beneficiare dell’enorme apporto che può arrivare , finalmente, da un ottimale impiego dei professionisti sanitari ex legge n 43/2006, cosa che potrebbe fare la differenza tra il raggiungimento o meno degli obiettivi sottesi al discutendo DDL, inserendo , nell’articolato dell’esaminando Dsl n 1161, i seguenti provvedimenti:
Di cancellare dal comma 1 ) dell'articolo 13) del DL 31.03.2023 , n. 34 ( come risultante dopo la conversione in legge), il previsto limite di validità della disposizione fino alla data del 31.12.2025, rendendo in tal modo strutturali tali previsioni.
Cancellare, il comma 2 dell'articolo 3/quater del DL 21.09.2021, n. 127 , con le disfunzionali ed aprioristiche limitazioni ivi riportate come limite e condizione per lo svolgimento dell'attività esterna all'azienda di appartenenza da parte dei professionisti sanitari ex legge 43/2006, sostituendole con una “mera comunicazione all’Ente di appartenenza, di inizio attività” , da svolgersi nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 2105 del Codice Civile, relativi all’obbligo di fedeltà.
Modificare nell’ art. 1, Comma 219, della Legge di Bilancio n. 213 del 30/12 2023, la frase: “Per le predette attività la tariffa oraria può essere aumentata fino a 60 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione”, in: “è aumentata a 60 euro lordi”.
Le modifiche sopra richieste, metteranno nelle condizioni i professionisti sanitari ex legge n 43/2006, operanti nelle strutture e servizi del SSN, di svolgere la loro attività , sia a regime di prestazioni aggiuntive, che libero-professionale presso soggetti privati accreditati, con il duplice obiettivo di garantire loro un esercizio libero professionale dignitoso, nell’ambito di attività che si qualificano come funzionali e strumentali rispetto agli interessi ed obiettivi della Pubblica Amministrazione», conclude De Palma.