Fatturazione elettronica: ecco le nuove regole

Dal 1 gennaio 2019 sono in vigore nuove norme per emettere fatture e ottenere detrazioni

La fatturazione elettronica coinvolge aziende e privati e, come tutti i cambiamenti, veicola anche una certa preoccupazione, dettata dal non sapere come fare e dalla paura di sbagliare. Molte sono le domande che sono rivolte agli esperti e riguardando fondamentalmente le modalità con le quali adempiere le procedure, ma le persone si pongono anche interrogativi sull’esistenza di eventuali sanzioni e sulle tempistiche da osservare. In realtà la fatturazione elettronica è frutto di un percorso iniziato nel 2008, e in via ufficiale nel 2014 con l’obbligo dell’utilizzo di questo metodo per le transazioni verso le Pubbliche Amministrazioni; vale a dire che chiunque avesse rapporti con le PA, quindi regioni, comuni o altri enti, doveva ottemperare a questa modalità, emettendo fattura in solo formato elettronico: documenti cartacei, file di tipo pdf, excel non potevano più essere utilizzati: per la trasmissione dei dati l’unico formato consentito era l’XML (eXtensible MarkupLanguage). La legge di bilancio 2018 ha confermato l’obbligo di fatturazione elettronica, dapprima introducendo questa importante novità nelle procedure di acquisto di carburanti per autotrazione - dapprima con effetto da luglio 2018, in seguito posticipato al 1° gennaio 2019 -obbligo esteso, da questa data, a "Business-to-Business" (B2B) vale a dire tra imprese, e fra aziende e consumatori, "Business-to-Consumer" (B2C). Ciò significa che per tutte le transazioni commerciali, le fatture devono essere emesse in formato elettronico, per essere inviate al Sistema di Interscambio (SDI). 

Gli obiettivi che lo stato italiano si è posto – chiedendo deroga alla Comunità Europea per l’introduzione anticipata della fatturazione elettronica rispetto agli altri paesi CE - sono due: lotta all’evasione, e semplificazione della contabilità. Infatti, poiché tutte le fatture devono transitare per SDI in un unico formato, l’Agenzia delle Entrate può controllare istantaneamente i dati che riguardano l’intero sistema di fatturazione nazionale in tempo reale, e non a posteriori attraverso le comunicazioni e le liquidazioni IVA e gli Spesometri; inoltre la registrazione delle fatture, grazie al formato XML, avviene più velocemente e in modo più semplice. Il formato XML si può ottenere con un programma scaricabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, oppure affidandosi a uno dei software gestionali o programmi di fatturazione disponibili sul mercato. La fattura elettronica deve contenere gli usuali dati e cioè che riguardano chi la emette, chi la riceve, il numero del documento, i dati che riguardano la merce, la quantità imponibile e l’IVA, e in aggiunta il codice univoco o codice destinatario (CUU), vale a dire il codice identificativo del cliente, che permetterà al sistema d’interscambio di recapitare la fattura correttamente. Per conoscere il CUU occorre chiederlo direttamente ai clienti e ricevere l’informazione di ritorno; se non si è in possesso del CUU, in alternativa è possibile specificare il solo indirizzo PEC al quale far recapitare la fattura. Nel caso di transazioni con privati, occorrerà specificare il codice fiscale del destinatario e un codice alternativo, composto di sette zeri e il documento sarà recapitato al cassetto fiscale del destinatario; occorrerà però anche inviare la copia cartacea al cliente. Il Sistema di Interscambio verificherà la congruenza dei dati in fattura e la spedirà al destinatario; in caso di errori o mancanze, il documento ritornerà al mittente per le necessarie integrazioni e/o correzioni. 

Riguardo a eventuali sanzioni, è stata decretata dal governo una moratoria di sei mesi per la quale, i soggetti in ritardo nell’emissione di fattura, non subiranno nessuna sanzione. Dal 1° luglio 2019, le fatture dovranno essere inviate al Sistema di Interscambio entro dieci giorni dal completamento dell’operazione; queste tempistiche corrispondono, nel caso di servizi, al momento in cui sarà pagato il corrispettivo; nel caso di vendita di merce, al momento in cui sarà stipulato l’accordo; trascorso questo periodo, saranno applicate sanzioni. Riguardo all’esenzione, sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica gli operatori sanitari (aziende sanitarie locali e ospedaliere, istituti di ricovero, farmacie, policlinici universitari, ambulatori specialistici ambulatoriali, iscritti all’Albo dei medici chirurghi); i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario e vecchi minimi, esercenti e artigiani che operano solo con consumatori ed emettono scontrini e ricevute fiscali, gli agricoltori in regime speciale e le imprese che effettuano cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di soggetti non residenti in Italia, perciò Comunitari o Extra- Comunitari.