Niente da fare per il Paolisi, il reclamo contro la decisione del Giudice sportivo sull'esito della sfida contro la Virtus Goti, chiusa con lo 0 a 3, l'ammenda di 1000 euro e l'obbligo di disputa di due gare a porte chiuse, è stato respinto.
“I fatti riguardano – come recita il comunicato - un’aggressione violenta verificatasi prima dell’inizio della gara in epigrafe, poi disputatasi ma, a giudizio del GST, in stato di alterazione psicologica dei calciatori della squadra ospite in conseguenza della suddetta aggressione, con detrimento del rendimento sul campo. A fondamento dell’impugnazione, la soc. Paolisi ha dedotto la carenza di legittimazione del vicepresidente Gennaro Simeone, della soc. Virtus Goti quale firmatario del ricorso in primo grado. L’eccezione è infondata. E’ principio generale dell’Ordinamento giuridico che il vicepresidente, in ambito sociale, si identifica in colui che sostituisce il presidente, in caso di assenza o impedimento, quale suo vicario: nel caso di specie, è pacifico che il presidente effettivo era stato colpito da inibizione appena pochi giorni prima della disputa della gara, appare indubitabile la legittimazione in capo al vicepresidente relativamente alla sottoscrizione di atti urgenti ed indifferibili qual era il reclamo. Nel merito, il reclamo è destituito di fondamento. Dagli atti esaminati e dall’indagine espletata dalla Procura Federale è emerso senza ombra di dubbio il comportamento violento dei sostenitori e tesserati della soc. Paolisi, sia all’interno che all’esterno del campo di gioco: né il reclamo adduce elementi nuovi o comunque tali da consentire una modifica sostanziale del provvedimento del Giudice di prime cure. Per questo motivo la Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge il reclamo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante”.
Redazione