Fumata grigia dopo l'incontro a Palazzo Mosti tra l'assessore Coppola e i rappresentanti di Sistema Commercio e Imprese, Ciardiello e Bontiempo.
«L’ufficio tributi ha imposto agli artigiani, agli industriali ed altre aziende che producono rifiuti speciali di pagare per l’anno
2015 un acconto pari all’80% della tassa stabilita con il Regolamento di cui, contemporaneamente, si discutevano le modifiche.
Al fine di accelerare la decisione del Consiglio Comunale sulla modifica del predetto regolamento intendiamo con la presente sottolineare, in aggiunta a quanto già argomentato ed esposto, le seguenti considerazioni».
«L’art. 15 del Regolamento in oggetto indicato approvato con la delibera di C. C. 46/2014 si riferisce alla “riduzione di superficie per la contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali”. Il primo comma riporta esattamente quanto indicato dal primo periodo del comma 649 dell’art. 1 della legge 147/2013 e successive modificazioni: “nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, a condizioni che il produttore ne dimostri l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.
Il comma 2 invece dell’art. 15 del regolamento comunale è una contorta riformulazione assolutamente non conforme al terzo periodo del predetto comma 649 art. 1 legge 147/2013. Infatti nel regolamento comunale si legge (art. 15 comma 2) “ per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegata all’esercizio dell’attività produttiva occupata da materie e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria di rifiuti speciali non assimilabili la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l’assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell’area dove vi è presenza di persone fisiche”.
Nelle premesse e nel testo della delibera n. 46/2014 non si fa riferimento alla legge 68/2014 che ha riformulato per intero il 649 dell’art. 1 della legge 147/2013 che al terzo periodo così recita “ il comune individua le aree di produzione dei rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all’esercizio di dette attività produttive (quelle che producono rifiuti speciali non assimilati)»
Al termine della riunione l’assessore Coppola ha annunciato, con disappunto di Bontiempo e Ciardiello, che l’ufficio tributi non ha ancora relazionato sulle contestazioni al regolamento TARI già formulato da Sistema Commercio e Impresa 8 mesi fa, e si è impegnato a portare per il prossimo 20 ottobre un parere tecnico-legale sulla questione.
Il consigliere Giovanni Quarantiello ha avanzato al presidente della Commissione, on. Giovanni Zarro, la richiesta di portare la questione in Consiglio Comunale in tempi celeri.