Sfruttare la legge sul turismo e costituire presto un distretto, coinvolgendo aziende e privati. E' l'interessante spunto di riflessione che arriva da Luigi Ruscello, prendendo le basi dalle caratteristiche peculiari della legge sul turismo: «Nel 2011 è stata emanata la legge n. 106 “Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia”, con la quale, all’art. 3, comma 4, si dispose che potevano essere istituiti nei territori costieri i Distretti turistico-alberghieri con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale. Tale legge, per quanto ovvio, non interessava minimamente la nostra Provincia e, quindi, nessuna iniziativa poteva essere intrapresa. Ma nel 2014, e quando si dice il caso, con la legge n. 106 del 29 luglio, è stata modificata quella innanzi citata, con due grandi novità: è stata estesa a tutto il territorio, e non solo agli alberghi, la possibilità di istituire i cosiddetti “distretti turistici”.
Ora, infatti, senza vincoli territoriali di alcun genere, essi possono essere istituiti con gli obiettivi di riqualificare e rilanciare l'offerta turistica a livello nazionale e internazionale, di accrescere lo sviluppo delle aree e dei settori del Distretto, di migliorare l'efficienza nell'organizzazione e nella produzione dei servizi, di assicurare garanzie e certezze giuridiche alle imprese che vi operano con particolare riferimento alle opportunità di investimento, di accesso al credito, di semplificazione e celerità nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
I Distretti, infatti, costituiscono “zone a burocrazia zero”, così come definite dall’art. 37-bis della legge 221/2012, restando escluse, peraltro, dalle misure di semplificazione le autorizzazioni e gli altri atti di assenso comunque denominati prescritti dal codice dei beni culturali e del paesaggio. Inoltre, alle imprese dei Distretti, costituite in rete, si applicano le disposizioni agevolative in materia amministrativa, finanziaria, per la ricerca e lo sviluppo, previa autorizzazione rilasciata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro sei mesi dalla relativa richiesta. Alle medesime imprese, ancorché non costituite in rete, si applicano comunque, su richiesta, le disposizioni agevolative in materia fiscale di cui all'articolo 1, comma 368, lettera a), della legge n. 266 del 2005.
Nei Distretti sono attivati sportelli unici di coordinamento delle attività delle Agenzie fiscali e dell'INPS e presso tali sportelli le imprese del distretto intrattengono rapporti per la risoluzione di qualunque questione di competenza propria di tali enti, e possono presentare richieste e istanze, anche rivolte a qualsiasi altra amministrazione statale, nonché ricevere i provvedimenti conclusivi dei relativi procedimenti. Vi è la possibilità, infine, di realizzare, nel loro ambito, progetti pilota concordati con i Ministeri competenti in materia di semplificazione amministrativa e fiscalità, anche al fine di aumentare l’attrattività, favorire gli investimenti e creare aree favorevoli agli investimenti (AFAI) mediante azioni per la riqualificazione delle aree del distretto, per la realizzazione di opere infrastrutturali, per l’aggiornamento professionale del personale, per la promozione delle nuove tecnologie».
Tuttavia Ruscello pone qualche dubbio sulla legge e sull'effettiva possibilità di sfruttarla: «La peculiarità di tale legge, tuttavia, consiste nel fatto che l’iniziativa per la costituzione dei Distretti spetta ai privati e non alle Amministrazioni pubbliche; mentre, la loro delimitazione è da effettuare, entro il 31 dicembre 2015, dalle Regioni d'intesa con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e con i Comuni interessati, previa conferenza di servizi promossa dalle imprese turistiche. Vogliamo scommettere che, non essendo previsti contributi a fondo perduto, non se ne farà niente?»
Sebbene una strada da battere ci sarebbe: «
Al di là della provocazione, tuttavia, c’è da osservare che è in corso una meritoria iniziativa da parte della Pro Loco Centro Storico Città di Benevento, presieduta dal Prof. Verga, tendente alla realizzazione dell’ATTO “Terre Beneventane” e successivo PTL tra 11 Comuni. Tale iniziativa, però, sconta il difetto di non tener conto che la nuova legge sull’organizzazione turistica regionale, al di là del suo ancora mancato completamento, se non è tutta da riscrivere, lo è per buona parte.
Mi permetto suggerire, allora, alla Pro Loco Centro Storico Città di Benevento di rendersi promotrice di un incontro tra le Associazioni delle imprese turistiche beneventane per la costituzione di un consorzio almeno tra quelle degli 11/15 Comuni già individuati, così da costituire il distretto. E ciò, ovviamente, vale anche per le altre zone provinciali.
Infine, tenuto conto che non esiste una classificazione specifica per le imprese turistiche, considererei quelle indicate nel Decreto dell’8 gennaio 2013, concernente la concessione di contributi per le reti di impresa nel settore del turismo, e cioè, secondo l’ATECO 2007, le imprese svolgenti l’attività di alloggio (codice 55) e dei servizi di ristorazione (codice 56), nonché le agenzie di viaggio (codice 79). Ma bisogna fare presto perché, come già accennato, il termine ultimo è dato dal 31 dicembre 2015.»
Redazione