Sono sempre più numerose le novità e le clausole che le imprese edili devono rispettare nell’ambito dei bandi di gara. Di recente alcune stazioni appaltanti hanno inserito clausole di sponsorizzazione che, sebbene legittime, richiedono l’osservanza di regole precise.
Sull’argomento ANCE Benevento ha avviato una interlocuzione con le Amministrazioni competenti volta a tutelare le imprese associate.
“Abbiamo inviato una nota a tutte le Stazioni appaltanti, nell’ottica di una collaborazione e sinergia tra imprese ed Enti – ha spiegato il presidente di ANCE Benevento Mario Ferraro. Alla luce della valorizzazione del principio di autonomia contrattuale della P.A. nell’art. 8 del nuovo Codice, è ammissibile la stipula di contratti di sponsorizzazione da parte di stazioni appaltanti e/o enti concedenti anche diversi dagli enti che operano nel settore dei beni culturali, nel rispetto dei principi del risultato, della fiducia e di accesso al mercato, secondo quanto previsto dall’art. 13, commi 2 e 5.
Nello specifico, le clausole di sponsorizzazione da inserire negli atti di gara sono tuttora, anche con il nuovo codice, ammissibili, il purché nei limiti già indicati dal Consiglio di Stato e ripresi variamente dalla giurisprudenza amministrativa.”
La clausola di sponsorizzazione è una clausola accessoria inserita all’interno di bandi di gara/lettere di invito avente come oggetto prevalente un diverso contratto, attraverso la quale un concorrente si rende disponibile, dunque non obbligato, a farsi carico di un contratto accessorio di sponsorizzazione.
In base alla prassi amministrativa ampiamente diffusa, la stazione appaltante, prima di far utilizzo delle clausole di sponsorizzazione e/o dei contratti di sponsorizzazione, ha necessità di dotarsi di apposito regolamento.
“Favorire la collaborazione tra imprese e stazioni appaltanti è una priorità per garantire il rispetto delle regole, la celerità nella realizzazione dei lavori e ridurre contenziosi inutili. In particolare – prosegue il Presidente Ferraro vorrei soffermarmi su un passaggio fondamentale. È legittima la clausola di sponsorizzazione accessoria ad un contratto di concessione di servizi, laddove siano stati rispettati i principi di accesso al mercato, par condicio, pubblicità e trasparenza di cui all’art. 5 del Codice e sia stato previsto il criterio di selezione delle offerte. È nella procedura di gara indetta in seguito all’indagine esplorativa che l’ente concedente dovrà prevedere un punteggio massimo per la sponsorizzazione residuale e marginale rispetto alla valutazione delle capacità tecniche, organizzative ed operative dei concorrenti all’espletamento del servizio principale oggetto di concessione”
L’Anac, recentemente, con proprio parere, ha delineato limiti e condizioni di impiego delle clausole di sponsorizzazione, in modo sufficientemente esaustivo e ben motivato in diritto.
“Il nostro impegno oltre a quello di affiancare le imprese nella risoluzione di qualsivoglia esigenza è soprattutto quello di anticipare l’insorgere di criticità e proprio a tale riguardo esortiamo le Stazioni Appaltanti a prevedere eventuali clausole di sponsorizzazione che rispondano ai dettami imposti dalla legge e dalla giurisprudenza.”
ANCE Benevento con i propri uffici tecnici e grazie al supporto dello Sportello Legale è si rende disponibile a qualsivoglia chiarimento