Si è risolta positivamente una questione che stava creando non poche difficoltà soprattutto di natura economica alle imprese edili.
Il Consiglio di Stato si è pronunciato a favore delle imprese, rispetto agli oneri di committenza che in maniera illegittima venivano richiesti alle aziende edili per le gare telematiche attivate tramite piattaforma ASMEL.
“Finalmente il Consiglio di Stato si è pronunziato mettendo nero su bianco che gli oneri richiesti alle imprese edili per la gestione le gare di appalto tramite piattaforme telematiche erano illegittimi. Spiega Mario Ferraro Presidente Ance Benevento. Stavano giungendo sempre più numerose oramai le segnalazioni provenienti dalle aziende di costruzioni che per poter partecipare ad una gara di appalto tramite piattaforma Asmel si vedevano obbligate a sottoscrivere un contratto unilaterale in base al quale veniva richiesta loro una somma pari all’1% dell’importo dei lavori. La questione, è stata affrontata da Ance Benevento tramite lo Sportello Opere Pubbliche, attivato da mesi in seno all’associazione, e che ringrazio nelle persone degli avvocati Oreste Di Giacomo, Raffaele Benevento e Michela Villanova, per il lavoro puntualmente svolto attraverso lettere di diffida alle Stazioni appaltanti e ad ASMEL prima, e l’attivazione di istanze di Pareri di Precontenzioso presso ANAC poi, la quale, sul tema, ha sempre mantenuto una ferma posizione avversa all’introduzione degli oneri di committenza, come espresso in numerose sue delibere (tra le quali, diverse sollecitate proprio da ANCE), e come confermato in sede di impugnazione diretta del bando oggetto della sentenza in commento. Si tratta di un importante traguardo a tutela delle imprese del settore. ANCE ha da subito ritenuto tale clausola illegittima, posizione definitivamente sancita dal Supremo Consesso. La sentenza prevede che tale clausola comporta la violazione dell’art. 41, comma 2-bis, del Codice dei contratti pubblici preclude alle stazioni appaltanti di riversare i costi derivanti dall’utilizzo delle piattaforme telematiche di negoziazione, non solo nei confronti dei concorrenti ma anche dell’eventuale aggiudicatario. La sentenza chiarisce altresì che Asmel non possiede i requisiti per essere classificata come centrale di committenza, precisando che la norma su cui si fondava la richiesta della piattaforma telematica, l’art.16-bis del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, non è comunque idonea a giustificare quanto impropriamente richiesto. L’intera vicenda mette in evidenza l’importanza di fare network con le Associazioni territoriale di riferimento per poter rappresentare le proprie esigenze e vedere tutelati i propri diritti. Lo sportello opere pubbliche, nato da un’idea di Ance Benevento ha messo a segno un importante risultato che si tradurrà in un risparmio economico per moltissime imprese. Sono convinto che si tratta del primo di una lunga serie, frutto di un’importante attività messa in campo dallo sportello ed invito le aziende a fornirci segnalazioni , sia sulla questione Asmel che su altre posizioni.