Malattie e visite fiscali, nuove norme per i lavoratori : lo ha stabilito l'Inps.
Nel dettaglio, per quanto attiene alla malattia: il lavoratore dovrà chiedere al medico l’invio telematico all’INPS del certificato, già all'indomani della malattia trasmettendo copia al lavoratore.
In caso di assenza continuata poi dovrà poi richiedere, entro gli stessi termini, il certificato di prosecuzione della malattia. In assenza del medico curante, il certificato può essere chiesto alla Guardia medica.
Resta la reperibilità, in caso di malattia, ai fini della visita fiscale che può essere predisposta sia dal datore, che dall’Inps: sono previste, sia per i lavoratori pubblici che privati, differenti fasce di reperibilità e regole cui attenersi, che sono variate a partire dal 2015: Statali e personale degli Enti Locali, hanno reperibilità per l’intera settimana, festività comprese, nella fascia oraria dalle 9:00 alle 13:00, e dalle 15:00 alle 18:00, i privati hanno sempre il vincolo di reperibilità, anche durante festivi e week-end, ma con fasce orarie che partono dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Non esiste obbligo di reperibilità, invece, né per pubblici, né per personale privato, in caso di malattie nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, d’infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, gravidanza a rischio, eventi morbosi correlati all’invalidità attestata e, naturalmente, ricovero ospedaliero.
In caso di assenza immotivata o d’impossibilità all’accesso o al controllo entro le fasce di reperibilità, al lavoratore verrà negato il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni di patologia, ed avrà diritto, per le giornate successive, solo al 50% della retribuzione. Vi sono comunque 15 giorni di tempo per fornire una giustificazione in merito all’assenza.
Redazione