L'Assicurazione sull'incidente:«Il veicolo è rimasto ignoto»

E' mistero sulle responsabilità. Il Comune intanto fa sapere che si costituirà in giudizio

San Giorgio del Sannio.  

E’ arrivata ieri presso il comune di San Giorgio del Sannio una lettera della compagnia assicuratrice Unipolsai sull’incidente di settembre, quando un’auto, con un conducente identificato e un mezzo forse assicurato (ed è proprio su quest’ultimo aspetto che è cautelativo lasciare un margine di dubbio) si è letteralmente schiantata contro il monumento dei caduti lesionando la lapide. Ma dagli elementi in possesso dall’Assicurazione: «Non emergerebbe alcuna responsabilità in merito all’accaduto da parte del nostro assicurato poiché dal verbale delle autorità interessate (quindi carabinieri e vigili) emergerebbe la responsabilità del veicolo rimasto ignoto». A questo punto il mistero si infittisce. Siamo di fronte ad un’auto pirata? Per la quale non consociamo le generalità del conducente? Sembrerebbe di no. La stessa assicurazione ha inoltre invitato il comune di San Giorgio del Sannio «di avvalersi» quindi chiedere i soldi «al Fondo di garanzia vittime della strada». Il commento del comune di San Giorgio all’invito è stato chiaro: «Faremo ovviamente causa». La legge stabilisce che (fonte Diritti e Risposte per Comprendere, Corriere della Sera.it) ogni automezzo circolante debba essere obbligatoriamente assicurato affinché, in caso di incidente, il danneggiato sia messo nelle condizioni di ottenere il giusto risarcimento. Proprio per garantire ciò è stato istituito un fondo, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, che ha il compito di intervenire tutte le volte che in un incidente stradale viene coinvolto un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato. Il fondo agisce per mezzo di Compagnie assicuratrici c.d. designate che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro. Il fondo di garanzia per le vittime della strada è un fondo istituito già con la L. n. 990 del 1969 (oggi abrogata per effetto dell’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni private) o oggi disciplinato dagli articoli 283 e seguenti del D.Lgs. n. 209 del 2005 e gestito dalla Consap, società ad integrale capitale pubblico che agisce sotto la vigilanza del Ministero delle Attività Produttive, e ha il compito di garantire il giusto risarcimento ai danneggiati in caso di sinistro che coinvolge un mezzo non assicurato oppure un mezzo che non viene identificato. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il conducente, dopo l'incidente, riesca a darsi alla fuga senza consentire al danneggiato di annotarsi gli estremi della targa. Il Fondo di garanzia opera sul territorio nazionale attraverso delle Compagnie assicuratrici (c.d. designate) che cambiano a seconda della regione nella quale è avvenuto il sinistro e che gestiscono la procedura di risarcimento come se il mezzo non assicurato (oppure non identificato) fosse assicurato presso di loro. Dopo avere il liquidato il danno, il Fondo procede a recuperare quanto pagato direttamente dal danneggiante (sempre che questi venga identificato). Il Fondo di garanzia per le vittime della strada interviene, in particolare, nelle ipotesi in cui l’incidente sia stato causato da un veicolo: non identificato: in questo caso vengono risarciti solo i danni alla persona. Se il danno alla persona è grave il Fondo risarcirà anche i danni alle cose con importo superiore ad Euro 500 e per la parte eccedente i 500 Euro; non assicurato: in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona; assicurato presso una Compagnia che al momento del sinistro si trova in uno stato di liquidazione coatta (o che successivamente venga a trovarsi in questa condizione): in questo caso vengono risarciti sia i danni alle cose che i danni alla persona; messo in circolazione contro la volontà del proprietario: in questo caso vengono risarciti i danni alla persona e alle cose subiti dai terzi trasportati o dalle persone trasportate contro la loro volontà oppure dalle persone che sono inconsapevoli della circolazione illegale del mezzo. Il Codice delle Assicurazioni private prevede comunque che i massimali entro i quali viene liquidato il risarcimento siano stabiliti con un apposito regolamento ministeriale.

di Michele Intorcia