Cade in un buca, nessuna colpa per il passo affrettato: condannato il Comune

Benevento. La sentenza della Corte di appello

cade in un buca nessuna colpa per il passo affrettato condannato il comune
Benevento.  

La Corte di appello ha condannato il Comune di Benevento a risarcire un pedone caduto in una buca, sul presupposto della responsabilità oggettiva da cose in custodia.

Si tratta di una vicenda sulla quale il Tribunale di Benevento, per un giudizio instaurato nel 2018, aveva sì riconosciuto il Comune responsabile per quanto capitato al pedone, caduto rovinosamente sul manto stradale dissestato, ma contemporaneamente aveva stabilito la corresponsabilità del malcapitato solo perché procedeva “a passo affrettato”.

Di qui il giudizio dinanzi alla Corte di appello di Napoli proposto proprio dal Comune di Benevento, il quale, volendosi ritenere assolutamente estraneo da ogni responsabilità, aveva insistito perchè fosse attribuita al cittadino la esclusiva colpa dei fatti, per un suo presunto comportamento colposo ed abnorme (“passo affrettato”).

Con un appello incidentale degli avvocati Davide D'Andrea e Dionisio Lombardi, la Corte partenopea – spiegano i legali – “uniformandosi ai recenti principi della Suprema Corte di Cassazione - non solo ha rigettato le doglianze del Comune, ma nel riformare la pronuncia del Tribunale di Benevento ha previsto la responsabilità esclusiva dell'Ente locale, in qualità di custode della strada ritenendo che “....il percorrere la via “a passo affrettato”, di per sé non denota affatto una condotta imprudente, tale da poter configurare un concorso causale nella determinazione del danno nel senso richiesto dalla Suprema Corte, in quanto senz’altro conforme alle normali dinamiche dell’utilizzo della stessa via. Incedere a passo affrettato, cioè, vuol dire percorrere la strada con maggiore sveltezza, ma tale attività non è espressione di comportamento anomalo o imprevedibile.

Pertanto, l’agire dell’attore, per le ragioni sopra evidenziate, non integra gli estremi del caso fortuito, né può essere qualificato come comportamento colposo idoneo a giustificare una riduzione graduale della responsabilità del custode....”.