"Le misure non riguardano solo ergastolo e mafia ma tutti i reati ostativi"

Presa di posizione dell'Unione Camere penali italiane, sabato a Roma riunione di tutti i presidenti

le misure non riguardano solo ergastolo e mafia ma tutti i reati ostativi

Nel mirino delle critiche il decreto legge del governo

Benevento.  

 La presa di posizione dell'Unione c'è già stata, ora l'appuntamento è per sabato prossimo, quando a Roma si riuniranno i presidenti delle Camere penali italiane – per Benevento l'avvocato Simona Barbone-,per analizzare il decreto legge licenziato ieri dal governo, che per i penalisti “manifesta evidenti e gravi profili di incostituzionalità e, quanto ai supposti motivi di urgenza, di evidente illegittimità”.

Nel mirino la decisione di affrontare, con un unico testo, due questioni del tutto diverse ed indipendenti tra di loro: l'articolo 4 bis dell'ordinamento penitenziario e il rinvio dell'entrata in vigore della riforma Cartabia (“difetto assoluto di ogni plausibile ragione di urgenza”).

Quanto all'articolo 4 bis, sostiene l'Unione delle Camere penali, “il D.L. propone un inammissibile peggioramento -rispetto a quello già oggetto della valutazione di incostituzionalità della Corte- del quadro normativo in tema di ostatività ed accesso alle misure alternative alla detenzione. in tal modo si pone in essere un inedito, gravissimo conflitto tra il legislatore ed il giudice delle leggi, un vero atto di ribellione del primo verso il secondo, in spregio degli assetti istituzionali e costituzionali che regolano quel rapporto. Inoltre, si opera una inammissibile manipolazione informativa verso la pubblica opinione, rappresentando le misure adottate come riferibili in via esclusiva all’ergastolo ostativo ed ai reati di mafia. le misure peggiorative introdotte riguardano tutti i reati ostativi, a cominciare dai reati contro la pubblica amministrazione”.

Perchè “attraverso l’aggravante del nesso teleologico, si estendono le ostatività anche ai reati connessi non ostativi. In sostanza, chi sia stato condannato per un reato ostativo (es: concussione) e per reati connessi (es: falso ideologico, truffa), dopo aver scontato la pena principale in regime di ostatività, dovrà scontare nel medesimo regime anche i reati connessi pur non ostativi, salvo l’onere di dimostrazione della inesistenza di una connessione qualificata”.

E ancora: “Si estende il tortuoso percorso anche ai condannati per tutti gli altri reati inseriti nel 4 bis (pubblica amministrazione, violenza sessuale aggravata, etc.), l’innalzamento a trent’anni per l’accesso alla liberazione condizionale per gli ergastolani, (con il riformulato art. 2 comma 1 lett. b), appare eccessiva rispetto alle indicazioni rese più volte dalla CEDU agli Stati contraenti secondo cui il termine per consentire il riesame dello stato detentivo non dovrebbe superare i 25 anni. Teniamo conto che già l’art. 176 cp indica in 26 anni il limite per accesso per ergastolani. Anche l’innalzamento a dieci anni del termine di durata della liberazione condizionale per l’estinzione della pena dell’ergastolo risulterebbe raddoppiata rispetto all’attuale”.