Interdittiva antimafia per azienda, nuovo vaglio della Corte di appello

La Cassazione sul ricorso del legale di una ditta di trasporti di Solopaca

interdittiva antimafia per azienda nuovo vaglio della corte di appello
Solopaca.  

Importante pronuncia della Corte di Cassazione sull’applicabilità del “controllo giudiziario volontario”, introdotto con la riforma nel codice antimafia del 2017 e modificato dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose.

Caso unico in provincia di Benevento e tra i pochi in Italia - si legge in una nota -, "è quello di un’azienda di trasporti di Solopaca raggiunta da interdittiva antimafia per sospetta infiltrazione. Ritenendo la misura fondata su elementi privi di attualità, il difensore dell’azienda - avv. Raffaele Scarinzi - impugnava l’interdittiva prima innanzi al Tar e poi al Consiglio di Stato, essendo questa la condizione per l’ammissione al controllo giudiziario, e formulava al contempo la richiesta del controllo in sede penale. Tuttavia tutte queste istanze venivano disattese.

Con la recente sentenza, n. 2750/2022, trasmessa nei giorni scorsi alla Conte di Appello per un nuovo giudizio, la Cassazione ha invece accolto i rilievi dell’avv. Scarinzi circa la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione dei Giudici di merito sulla ricorrenza in concreto dei presupposti per l’applicazione del controllo.

La Suprema Corte ha in particolare ritenuto “del tutto ignorata, e quindi totalmente elusa, la necessaria verifica dell'attualità dell'infiltrazione o dell'agevolazione che si imponeva risalendo i fatti evidenziati dalle pronunce giudiziarie al lontano 2003 (l'ex socio XXXX era stato condannato per il reato di associazione di stampo camorristico per fatti del 2003 ). Nel caso di specie, il Tribunale e poi la Corte di appello hanno in buona sostanza affermato che non si è di fronte ad una agevolazione occasionale ma ad un vera e propria infiltrazione mafiosa, ma, pur avendo citato i principi giurisprudenziali affermati da questa Corte che segnano il percorso da seguire nell'effettuare l'accertamento richiesto dalle norme in questione, hanno nei fatti non tenuto conto di tutte le implicazioni che quei principi comportano in termini di compiuta valutazione dei presupposti del rimedio richiesto. In particolare, la motivazione posta a sostegno della conferma del rigetto risulta del tutto carente in punto di esplicitazione dei segnali, prima ancora della non occasionalità dell'agevolazione, della influenza esercitata da XXXX nelle dinamiche imprenditoriali che nell'impostazione data dai giudici di merito alla vicenda in esame costituisce l'antefatto logico-fattuale della contaminazione mafiosa (ravvisata per la ricorrenza unicamente delle circostanze suindicate). Evidenti sono dunque i limiti di una siffatta impostazione che, oltre che essere insoddisfacente sotto il profilo dell'inquadramento della fattispecie in esame nell'ambito della previsione normativa di riferimento, risultante, come sopra detto, dalla combinazione delle due norme suindicate, di cui agli artt. 34 e 34-bis, Codice Antimafia, presenta evidenti carenze motivazionali tali da integrare il vizio della motivazione apparente. S'impone pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Napoli”.

Parte quindi da Benevento l’occasione per meglio definire i contorni di un istituto giuridico controverso che ha avuto finora scarsissima applicazione per l’ingiustificata resistenza degli uffici giudiziari".