Ha sospeso l'efficacia degli atti adottati, in attesa della trattazione collegiale, in programma il 18 maggio. E' quanto deciso dal Tar Campania, con un decreto presidenziale, rispetto al ricorso presentato dall'avvocato Nicola Maglione, per conto di un genitore, contro tre ordinanze del Comune di Airola, che non si è costituiito in giudizio, sulla chiusura delle scuole.
Due quelle ancora efficaci: la 21/2021con la quale si sospendono le attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche di infanzia, delle scuole pubbliche elementari e della prima classe della scuola pubblica secondaria superiore di primo grado a partire dal 14 aprile e fino al 24 aprile 2021; e la 22/2021 con la quale si sospendono le attività didattiche in presenza delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado sul territorio comunale a partire dal 19 aprile e fino al 24 aprile 2021.
“Non sembra ricorrere – scrive il Tar- nessuna delle condizioni cui è ancorato normativamente il potere di deroga: non è stata accertata la “presenza di focolai” (di cui è solo genericamente paventata l’insorgenza) né è stato individuato un “rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti” (del pari meramente prospettato, ma rimasto orfano di supporti statistici o di dati, non essendo a tal fine valorizzabile il solo dato dell’aumento dei contagi (in numero di alcune unità) nel territorio comunale che, nella sua staticità, non offre alcun supporto ai fini del richiesto accertamento del rischio, “estremamente elevato”, di diffusione del virus o di sue varianti””.
Inoltre, “non è stato acquisito l’avviso della competente autorità sanitaria, se non, per quanto evincibile dagli atti, il personale convincimento del Sindaco autore delle Ordinanze impugnate, certamente qualificabile Autorità sanitaria, ma neppure esso motivato alla stregua di riferimenti oggettivamente valutabili; tanto più che il richiesto passaggio procedimentale è logicamente finalizzato all’acquisizione di elementi utili alla decisione richiesta all’Autorità procedente (del tutto mancanti) e non alla sola condivisione del contenuto della decisione”:
E ancora: “Nessuna valutazione di “adeguatezza” (efficacia e ineludibilità della misura rispetto allo scopo) e di “proporzionalità” (bilanciamento tra il contenuto delle restrizioni imposte e il vantaggio ottenuto o sperato) risulta operato, nella generica assolutezza dei provvedimenti di chiusura indiscriminata di tutte le scuole di ogni ordine e grado (senza alcuna considerazione della possibile graduazione oggettiva e territoriale), ancora senza il supporto di alcuna indagine scientifica e, quanto maggiormente rileva, senza considerare il sicuro favor per la didattica in presenza e il superiore rilievo, valutato a monte, degli interessi dei discenti e dei minori in genere espressi dalla primaria normativa statale con il richiamato D.L. 44/2021, rispetto alla quale deve ancora ribadirsi che la deroga, pur astrattamente possibile, passa per gli indicati stretti crinali della motivazione rafforzata su tutti i profili sopra indicati”.
Infine: “Considerato, sotto diverso profilo, che la rilevata scarsa frequenza scolastica, che costituisce scelta dei singoli e che è, sotto il profilo dell’opportunità, posta a base della misura restrittiva, in considerazione delle “preoccupazioni” dei genitori, non giustifica affatto la indiscriminata chiusura, lesiva per i soggetti che viceversa vogliano avvalersi della didattica in presenza, giacché la deroga, per quanto sopra detto, non può trovare alcuna giustificazione se non per le stringenti e tassative ragioni sopra indicate”.
Da qui l'accoglimento “dell'istanza cautelare con conseguente sospensione degli atti impugnati ancora efficaci”.