Respinto dal Tar il ricorso presentato da 'La Ninfea società cooperativa sociale', assistita dagli avvocati Ermanno Bocchini e Francesco Bocchini, per chiedere l'annullamento del provvedimento con il quale il Comune di Airola, rappresentato dall'avvocato Teresa Meccariello, aveva nel dicembre del 2019 negato l’autorizzazione al subentro nella concessione del servizio di gestione della casa albergo per persone non autosufficienti alla località Cortedona.
La gestione del servizio in un immobile di proprietà comunale era stata affidata nel 2008 alla 'Serenety House s.r.l', poi, in seguito alla scissione della originaria concessionaria, il Comune nel dicembre del 2017, accertato il possesso dei requisiti necessari, aveva autorizzato la società Villa Gioia s.r.l - è intervenuta in questo giudizio ad adiuvandum ma ha presentato con gli avvocati Giannicola Scarciolla e Massimo Pezzullo un altro ricorso ancora in attesa di decisione -. a subentrare nel contratto di concessione. Ultima tappa nel gennaio del 2019, con l'acquisto de 'La Ninfea', da 'Villa Gioia s.r.l', del ramo d’azienda deputato allo svolgimento del servizio e la successiva richiesta di poter subentrare nella concessione.
Un'istanza alla quale l'Ente aveva però detto no, da qui l'interessamento del Tribunale amministrativo. Che, nel rigettare il ricorso, spiega che la ricorrente “non è in possesso del requisito tecnico professionale ed esperienziale richiesto dal bando di gara del 2007. La società ricorrente è stata costituita in data 12 dicembre 2018 e, dunque, alla data della richiesta di subentro non aveva i 3 anni di esperienza richiesti dal bando; ciò, nondimeno, la ricorrente afferma di aver i requisiti di anzianità e competenza richiesti in quanto Villa Gioia s.r.l. le ha ceduto (in data 7 gennaio 2019) l’intero ramo di azienda che si occupava della gestione del servizio”.
E ancora: “In sostanza, come si afferma a pag. 20 del ricorso, l’attuale azienda sarebbe composta da una struttura fisica e da una forza lavoro che è la stessa ceduta da Serenity House s.r.l. a Villa Gioia s.r.l. (attraverso la scissione) e da Villa Gioia s.r.l. a La Ninfea (mediante l’operazione di acquisto del ramo di azienda da parte di quest’ultima). Il Comune non avrebbe quindi tenuto presente che il ramo d’azienda della società La Ninfea era lo stesso ramo che la cedente (Villa Gioia s.r.l.) aveva mutuato da Serenity House s.r.l. (con l’assenso del Comune)”.
Secondo il Tar, “la ricostruzione della ricorrente non può essere condivisa. Nel contratto di cessione del ramo d’azienda si legge che la cessione comprende i beni ma non il personale, da quanto precede deve concludersi che, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, il ramo d’azienda ceduto non è lo stesso che gestiva in precedenza il servizio. Non può, dunque, sostenersi che il requisito di anzianità e competenza nel gestire servizi simili possa essere rinvenuto nella circostanza di aver acquistato l’intero ramo d’azienda (comprensivo di struttura fisica e forza lavoro) dal precedente gestore in quanto solo la parte relativa ai beni e non quella relativa al personale è transitato nella nuova società”.