Avellino, 5mila euro di ammenda. Braglia squalificato per un turno

Il giudice sportivo: "Cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari"

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Avellino.  

Il giudice sportivo della Lega Pro, Stefano Palazzi, ha deliberato l'ammenda di cinquemila euro per l'Avellino. Ecco quanto presentato nel comunicato ufficiale. Piero Braglia è stato squalificato per una gara: quinta ammonizione per il tecnico dei lupi, che non sarà in panchina al "Razza" per Vibonese-Avellino. Il giallo rimediato nel match con il Bari l'ingresso nella lista dei diffidati per Francesco Forte e Fabio Tito. Nell'elenco degli squalificati per un turno c'è anche Gianmarco Basso. Il mediano della Vibonese salterà la sfida di domenica con l'Avellino.

Ammenda di cinquemila euro all'Avellino. "Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 

- nell’avere, prima dell'inizio della partita, acceso e lanciato nel recinto di gioco, senza conseguenze, più di cinque bengala;

- nell'avere, prima dell’inizio della partita, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco otto petardi di elevata potenza;

- nell'avere, al 43° circa del secondo tempo, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco un petardo di elevata potenza;

- per avere i suoi sostenitori, al 18° minuto circa del primo tempo, intonato ripetutamente cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r.proc. fed., r.c.c.);

Mille euro di ammenda anche per il Bari. "Per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere, al 41° minuto circa del secondo tempo e al fischio finale della partita, acceso, lanciato e fatto esplodere, senza conseguenze, nel recinto di gioco due petardi di elevata potenza. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e che la Società disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.)".